Consenso informato e questioni di bio-diritto
Bundesverfassungsgericht, Corte costituzionale federale tedesca, 26 febbraio 2020
(2 BvR 2347/15, 2 BvR 2527/16, 2 BvR 2354/16, 2 BvR 1593/16, 2 BvR 1261/16, 2 BvR 651/16)
Suicidio assistito – Autodeterminazione – Diritto alla tutela della salute
Il Bundesverfassungsgericht, ossia la Corte costituzionale federale tedesca, è intervenuto con sentenza del 26 febbraio 2020 sul tema del fine vita e del suicidio assistito, dichiarando l’incostituzionalità della punibilità dei servizi di assistenza al suicidio [1]
Secondo quanto dichiarato dalla Corte, il generale diritto della personalità (art. 2, co. 1, in combinato disposto con l’art. 1, co. 1, della Legge fondamentale[2], Grundgesetz - GG) comprende il diritto ad una morte autodeterminata. Questo diritto include la libertà di togliersi la vita e, a seconda dei casi, ricorrere all’assistenza fornita volontariamente da terzi per questo scopo. Laddove, nell’esercizio di questo diritto, un individuo decida di porre fine alla propria vita, avendo raggiunto questa decisione in base alla propria percezione del concetto di qualità della vita ed esistenza significativa, la sua decisione deve, in linea di principio, essere rispettata dallo Stato e dalla società come un atto di autonoma autodeterminazione.
Per questi motivi, il Secondo Senato della Corte costituzionale federale ha dichiarato, nella citata sentenza del 26 febbraio 2020, che il divieto di servizi di suicidio assistito di cui alla sezione 217 del codice penale tedesco[3] (Strafgesetzbuch - StGB) viola la Legge fondamentale ed è, quindi, illegittimo. La Corte ha riscontrato che, in concreto, il divieto condiziona effettivamente qualsiasi possibilità per l’individuo interessato di ricorrere al suicidio assistito. La Corte, tuttavia, non ha inteso che al legislatore sia vietato, nel rispetto della costituzione tedesca, imporre alcuna regolamentazione in merito al suicidio assistito. Tuttavia, quando adotta disposizioni legislative in materia, il legislatore deve garantire che rimanga spazio sufficiente affinché l’individuo possa esercitare il proprio diritto ad una morte autodeterminata, nonchè perseguire e attuare la decisione di porre fine alla propria vita alle proprie condizioni.
Inevitabilmente, lo studioso italiano non può che individuare un parallelismo tra quanto espresso dalla Corte Costituzionale tedesca e quanto pronunciato dalla Corte costituzionale italiana con la sentenza n.242/2019 sul c.d. caso Cappato.
Come noto, con ordinanza in data 24.10.2018 la Corte costituzionale italiana aveva rilevato che l’attuale assetto normativo concernente il fine vita lascia prive di adeguata tutela determinate situazioni costituzionalmente meritevoli di protezione e da bilanciare con altri beni costituzionalmente rilevanti. Pertanto, al fine di consentire in primo luogo al Parlamento di intervenire con un’appropriata disciplina, la Corte aveva deciso di rinviare la trattazione della questione di costituzionalità dell’art. 580 c.p. all’udienza del 24 settembre 2019 [4].
Tuttavia, il sollecito di cui all’ordinanza citata non è stato raccolto dal Parlamento nei tempi concessi; il che ha costretto la Corte a decidere, nonostante i timori già espressi nell’ordinanza del 2018, in Camera di Consiglio in data 25.9.2019 con sentenza n.242/2019, poi depositata in data 22.11.2019.
La Corte, nella sentenza n.242/2019 (che in gran parte ha richiamato il contenuto dell’ordinanza del 2018) ha ritenuto non punibile ai sensi dell’articolo 580 del codice penale, a determinate condizioni, chi agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che egli reputa intollerabili ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli.
In attesa di un indispensabile intervento del legislatore, la Corte ha subordinato la non punibilità al rispetto delle modalità previste dalla normativa sul consenso informato, sulle cure palliative e sulla sedazione profonda continua (articoli 1 e 2 della legge 219/2017) e alla verifica sia delle condizioni richieste che delle modalità di esecuzione da parte di una struttura pubblica del SSN, sentito il parere del comitato etico territorialmente competente.
Ciò in quanto la procedura medicalizzata prevista dalla legge sulle DAT soddisferebbe buona parte delle esigenze di disciplina poste in evidenza dalla Corte sia nella ordinanza 207/2018 sia nella sentenza 242/2019.
La Corte ha sottolineato che l’individuazione di queste specifiche condizioni e modalità procedimentali, desunte da norme già presenti nell’ordinamento, si è resa necessaria per evitare rischi di abuso nei confronti di persone specialmente vulnerabili, come già sottolineato nell’ordinanza 207 del 2018.
In entrambe le sentenze, le Corti costituzionali si concentrano sugli effetti della punibilità dell’assistenza al suicidio sulla libertà dell’assistito, inteso quale aspirante fruitore dell’assistenza, nell’attuazione del diritto di autodeterminazione.
Tuttavia, la sentenza della Corte tedesca espande largamente la non punibilità, non richiamando specificamente alcuno dei requisiti e delle modalità cui la Corte italiana ha subordinato la non perseguibilità della condotta dell’assistente, rendendo non punibile l’esercizio a scopo di lucro dell’assistenza al suicidio, precedentemente vietata specificamente alla già citata sezione 217 del codice penale tedesco.
Nella fattispecie, la Corte tedesca ha ritenuto che le misure statali che possono influire, anche solo indirettamente o di fatto, sui diritti fondamentali dell’individuo, devono trovare adeguata giustificazione nella Costituzione, ossia nella c.d. Legge fondamentale. Il divieto dell’esercizio commerciale dell’aiuto al suicidio, vietato nella sezione 217, comma 1, del codice penale tedesco, ad avviso della Corte, rende praticamente impossibile, per le persone che lo richiedono, beneficiare dell’assistenza al suicidio fornita da imprese specializzate.
La sezione 217 StGB prevede una pena nei confronti di chiunque, con l’intenzione di aiutare un’altra persona a suicidarsi, fornisca, procuri o organizzi l’opportunità per tale persona di farlo come servizio professionalizzato. Questa disposizione è stata oggetto delle questioni di legittimità costituzionale promosse, tra gli altri, dalle società e delle associazioni che offrono i servizi di assistenza al suicidio, con sede in Germania e in Svizzera, a persone affette da gravi malattie, intenzionate a porre fine alla loro vita con l’assistenza di associazioni dedicate, medici che lavorano in regime ambulatoriale o ospedaliero, ed avvocati specializzati nel fine vita.
Nel bilanciamento tra gli interessi ed i diritti coinvolti, la Corte premette che la regolamentazione del suicidio assistito è evidentemente soggetta a una tensione tra diversi profili di protezione costituzionale. Difatti, il rispetto del diritto fondamentale all’autodeterminazione, che comprende anche il diritto di decidere di porre fine alla vita, da riconoscersi alla persona che decide, autonomamente e consapevolmente, di porvi termine e cerca assistenza per attuare la sua determinazione, contrasta, indubbiamente, con il dovere dello Stato di proteggere l’autonomia dei suicidari e soprattutto il c.d. bene vita.
L’alto rango che la Costituzione attribuisce all’autonomia ed alla vita dell’individuo è, in linea di principio, in grado di giustificare la prevenzione preventiva attraverso il diritto penale. Tuttavia, secondo la Corte, se da un lato l’ordinamento giuridico può e deve punire alcune forme di suicidio assistito pericolose per l’autonomia del paziente, dall’altro l’ordinamento deve comunque garantire che, nonostante le limitazioni normative, l’accesso al suicidio volontario assistito resti concretamente disponibile nei casi meritevoli di tutela.
La Corte osserva, quindi, che il divieto all’esercizio commerciale delle pratiche di suicidio assistito così come disposto dalla sezione 217, comma 1, del codice penale tedesco (StGB) restringe le possibilità di ricorrere al suicidio assistito, tanto che l’individuo-paziente non avrebbe spazio per esercitare la sua libertà costituzionalmente protetta.
Come osservato al par. 232 della sentenza in commento, lo Stato deve garantire che la decisione di ricorrere ad un suicidio assistito sia concretamente ed indubbiamente basata sul libero arbitrio e quindi determinata nella piena consapevolezza dell’individuo. Il legislatore persegue, quindi, uno scopo legittimo (e doveroso) ove voglia contrastare i pericoli alla libera formazione della volontà, quale fondamentale presupposto della piena autodeterminazione sulla propria vita dell’individuo.
Ora, come ricordato dalla Corte al par. 284, nessun medico può essere obbligato a fornire l’assistenza al suicidio e tale esercizio risulta peraltro fortemente limitato anche dalla normativa deontologica medica. Così, il divieto al professionista medico di offrire assistenza al suicidio esclude in gran parte le opportunità di concreta realizzazione del principio di autodeterminazione del paziente aspirante suicida.
Parimenti, in merito alla proposta alternativa di ricorrere a cure palliativa, accennata al par. 299 della sentenza, la decisione di porre fine alla propria vita, a condizione che sia stata presa liberamente e nella piena consapevolezza di ogni elemento utile, comprende anche la decisione di opporsi alle alternative esistenti, quale legittimo atto di autodeterminazione autonoma negativa.
E, infine, lo Stato non può inoltre limitarsi a indirizzare l’individuo alla possibilità di utilizzare l’assistenza al suicidio offerta all’estero (così al par.300), ma deve garantire la tutela dei diritti fondamentali azionati, ai sensi dell’art. 1, co.3, GG[5], nell’ambito del proprio ordinamento giuridico.
Di particolare interesse, sempre in relazione alla concreta attuazione del diritto dell’individuo, è quanto osservato al par. 301, secondo cui neppure gli aspetti di tutela dei terzi, ossia della collettività, sono idonei a giustificare la restrizione dell’autodeterminazione individuale derivante dall’impugnata sezione 217 del codice penale tedesco. Al fine di tutelare le comuni regole di convivenza sociale e la protezione del bene vita, di interesse della stessa collettività, le preoccupazioni relative alla protezione dei terzi, ed in particolare la preoccupazione di evitare effetti di imitazione e l’effetto trainante che le offerte commerciali di assistenza al suicidio potrebbero comportare nei confronti delle persone fragili nella loro vulnerabile autodeterminazione, possono quindi legittimare l’azione preventiva contro il suicidio, anche in termini di tutela del consumatore. Tuttavia, tali preoccupazioni non possono giustificare il fatto che l’individuo debba accettare lo svuotamento de facto del diritto al suicidio assistito.
Infine, nel dichiarare la illegittimità della sezione 217 del codice penale, la Corte conclude con alcuni avvertimenti al legislatore, certamente non banali e con implicazioni non di poco momento, soprattutto se confrontati con la soluzione adottata dalla Corte costituzionale italiana.
La Corte avvisa il legislatore, ai par. 340 e 341, che, in virtù del riconoscimento costituzionale del diritto al suicidio, che include ogni motivo alla base della decisione di un individuo di suicidarsi e lo priva di una valutazione in termini di razionalità oggettiva, è vietato subordinare l’ammissibilità del suicidio assistito a criteri oggettivi, quale la presenza di una malattia incurabile o fatale. Ciò non impedisce che, a seconda delle circostanze, possano essere richiesti requisiti diversi per dimostrare la serietà e la permanenza in capo al soggetto di una volontà di suicidio.
Il legislatore è al proposito libero di sviluppare modalità procedimentali idonee ad evitare rischi di abuso del diritto, analogamente a quanto osservato dalla Consulta in Italia.
Tuttavia, qualsiasi disciplina normativa in materia di suicidio assistito deve garantire il diritto costituzionalmente protetto dell’individuo di lasciare la vita, sulla base di una libera decisione, con il supporto di terzi, nonché di concreti spazi per la sua realizzazione. Ciò richiede, quindi, anche una revisione della disciplina del professionista sanitario e della normativa farmaceutica.
La sentenza del Bundesverfassungsgericht, qui commentata, interviene con decisione su un tema di stretta attualità, individuando un ampio diritto al suicidio assistito, a fronte di un percorso motivazionale ed argomentativo particolarmente esteso e complesso, ricco di analisi sistemica, storica e comparata.
Emerge anche in questa occasione l’attivismo delle Corti costituzionali, che, spesso in supplenza del legislatore, traducono in termini giuridici le nuove esigenze e la nuova sensibilità della società, anche in contrasto con l’impostazione etica tradizionale, in ossequio al principio di laicità degli Stati moderni occidentali.
F. L. (Federico Laus)
assegnista di ricerca e professore a contratto - Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
[1] Al link seguente, è disponibile il comunicato stampa del Bundesverfassungsgericht, “Criminalisation of assisted suicide services unconstitutional” del 26 febbraio 2020, nonchè il testo in lingua tedesca della sentenza https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2020/bvg20-012.html
[2] Denominazione ufficiale adottata per la Costituzione della Repubblica Federale di Germania.
[3] Così recita la sezione 217 del codice penale tedesco, nella versione in lingua inglese:
Section 217 Facilitating suicide as recurring pursuit
(1) Whoever, with the intention of assisting another person to commit suicide, provides, procures or arranges the opportunity for that person to do so and whose actions are intended as a recurring pursuit incurs a penalty of imprisonment for a term not exceeding three years or a fine.
(2) A participant whose actions are not intended as a recurring pursuit and who is either a relative of or is close to the person referred to in subsection (1) is exempt from punishment
[4] Così ha precisato la Corte costituzionale italiana nel comunicato stampa in seguito alla riunione in camera di consiglio del 24.10.2018, decidendo, pertanto, di non decidere, di rinviare di un anno la decisione per lasciare il tempo al Parlamento di modificare la norma penale.
[5] Article 1 - GG
[Human dignity – Human rights – Legally binding force of basic rights]
(1) Human dignity shall be inviolable. To respect and protect it shall be the duty of all state authority.
(2) The German people therefore acknowledge inviolable and inalienable human rights as the basis of every community, of peace and of justice in the world.
(3) The following basic rights shall bind the legislature, the executive and the judiciary as directly applicable law.