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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 Corte Costituzionale, Sentenza n. 118/2020, La Corte costituzionale, confermando il proprio orientamento, riconosce che spetta il diritto all’indennizzo anche per le vaccinazioni non obbligatorie ma raccomandate

La Corte costituzionale, confermando il proprio orientamento, riconosce che spetta il diritto all’indennizzo anche per le vaccinazioni non obbligatorie ma raccomandate 

Programmazione sanitaria, finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale e piani di rientro 

Corte cost., sent. 23 giugno 2020, n. 118 

Pres. Cartabia, Est. Zanon – Ric. Incidentale sollevato da Cassazione, sez. lavoro 

 

Salute – Tutela della salute – violazione artt. 2 e 3 Cost. – art. 1, comma 1, legge 25 febbraio 1992, n. 210 – diritto all’indennizzo – complicanze irreversibili – vaccinazioni obbligatorie – vaccinazioni raccomandate – anti epatite A – medesima finalità perseguita – lesioni e/o infermità – danni irreversibili all’integrità psico-fisica – traslazione effetti sull’intera collettività – illegittimità costituzionale parziale

 

L’art. 1, comma 1, della legge n. 210 del 1992 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati) prevede l’indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicazioni irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie o trasfusioni.

La Corte di Cassazione, sez. lavoro, nel procedimento vertente tra il Ministero della salute e A. O. e altri, solleva questione di legittimità costituzionale perché dubita della conformità a Costituzione della legge, nella parte in cui non prevede che l’indennizzo spetti anche a coloro che hanno subito una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica a causa della vaccinazione, non obbligatoria, ma raccomandata, contro l’epatite A.

La tutela indennitaria inizialmente concernente solo le vaccinazioni obbligatorie è stata più volte estesa dalla giurisprudenza costituzionale anche alle vaccinazioni raccomandate (es. Corte cost., sentt. n. 268 del 2017, n. 107 del 2012, n. 423 del 2000 e n. 27 del 1998).

Sebbene la raccomandazione «esprima maggiore attenzione all’autodeterminazione individuale […] e, quindi, al profilo soggettivo del diritto fondamentale alla salute» (art. 32, primo comma, Cost.), lo scopo perseguito è pur sempre mirato a ottenere un beneficio per la salute collettiva e non solo individuale. Dal momento, dunque, che le vaccinazioni obbligatorie e raccomandate perseguono la medesima finalità, non vi è ragione perché gli effetti avversi e irreversibili di tali pratiche non siano traslate a carico della collettività in entrambi i casi.

«[I]n ambito medico, raccomandare e prescrivere sono azioni percepite come egualmente doverose in vista di un determinato obiettivo» (Corte cost., sent. n. 5 del 2018).

Sulla determinazione del diritto all’indennizzo non rileva né che la campagna di raccomandazione fosse regionale, né che essa fosse indirizzata a determinati soggetti, considerati a rischio (per età, per collocazione geografica o per altre caratteristiche), e nemmeno che il vaccino fosse somministrato gratuitamente.

Accoglimento parziale della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge n. 210 del 1992, con l’estensione dell’indennizzo per le menomazioni irreversibili derivanti da vaccinazioni obbligatorie o trasfusioni anche alla vaccinazione raccomandata contro l’epatite A. 

 

M.B.



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