Log in or Create account

FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 Corte Costituzionale, Sentenza n. 130/2020, Il coordinamento-contenimento dello Stato vieta alle Regioni in piano di rientro di stanziare incrementi dei fondi sanitari regionali per erogare prestazioni ulteriori rispetto ai Lea

Il coordinamento-contenimento dello Stato vieta alle Regioni in piano di rientro di stanziare incrementi dei fondi sanitari regionali per erogare prestazioni ulteriori rispetto ai Lea 

 

Riparto di competenze Stato-Regioni

 

Corte cost., sent. 26 giugno 2020, n. 130

 

Pres. Cartabia, Est. Modugno – Presidente del Consiglio (Avv. dello Stato) c. Regione Siciliana 

Contenimento della spesa sanitaria – regioni a statuto speciale – variazioni al bilancio di previsione – incremento fondo sanitario – violazione – art. 117, primo e terzo comma – art. 117, secondo comma, lett. m) – art. 118 Cost. – leale collaborazione – diritto alla salute – primaria importanza – garanzia dei Lea –- piano di rientro – disavanzo sanitario – effetto interdittivo – livello ulteriore di assistenza sanitaria – indennità vitalizia e chilometrica – malati di talassemia – fondi di natura sanitaria – legge di stabilità regionale – misure di monitoraggio – programma operativo di consolidamento e sviluppo – principio fondamentale – coordinamento finanza pubblica – contenimento finanza pubblica – prosecuzione piano di rientro – equilibrio economico-finanziario – complesso delle amministrazioni pubbliche – unità economica della Repubblica – quantificazione delle spese – correlazione con corretta erogazione delle prestazioni essenziali – accoglimento della questione – illegittimità costituzionale  

L’art. 2, comma 28, legge n. 24 del 2018 della Regione Siciliana (Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2018 e per il triennio 2018/2020. Disposizioni varie) ha disposto l’incremento delle spese per l’erogazione dell’indennità vitalizia e chilometrica per 1.046.000 euro a favore di assistiti affetti da gravi forme di talassemia.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato tale norma per violazione dell’art. 117, primo comma, secondo comma, lett. m), e terzo comma Cost., nonché l’art. 118 Cost., in riferimento al rispetto del principio di leale collaborazione anche nella definizione dei livelli essenziali di assistenza (c.d. Lea, in riferimento al d.P.C.m. 12 gennaio 2017).

La Corte costituzionale ha riconosciuto che l’indennità vitalizia e chilometrica a favore dei pazienti affetti da talassemia costituisca una forma di assistenza sanitaria ulteriore rispetto a quella disciplinata dalla normativa statale in materia di Lea (cfr. art. 52 del d.P.C.m. 12 gennaio 2017 e allegato 7).

La tutela e la preminenza del diritto alla salute esige che le risorse stanziate siano funzionalmente correlate alla corretta e adeguata erogazione delle prestazioni ricomprese nei Lea. La Corte ammonisce così la Regione Siciliana, alla luce della più volte dimostrata incapacità di garantire integralmente le prestazioni ricomprese nei Lea, di rivolgere un impegno prioritario al risanamento di tale situazione.

Peraltro, in presenza di un Piano di rientro per disavanzo sanitario, le misure rientranti nei Programmi di consolidamento, funzionali al raggiungimento degli obiettivi ancora non realizzati, in quanto «funzionali «a preservare l’equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche e anche a garantire l’unità economica della Repubblica, come richiesto dai principi costituzionali e dai vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea» si impongono anche alle Regioni Speciali.

Incrementi al fondo sanitario regionale per prestazioni ulteriori a quelle ricomprese nei Lea sono perciò illegittimi perché violano sia i principi posti a tutela della salute (adeguata erogazione prestazioni Lea) che in relazione al coordinamento della finanza pubblica (rientrare dai disavanzi sanitari).

 

M.B.



Execution time: 12 ms - Your address is 13.58.30.131
Software Tour Operator