AREA CONSENSO INFORMATO
Sulla risarcibilità del danno derivante dalla lesione del diritto ad autodeterminarsi
Tribunale di Napoli, 27 maggio 2020
M.R.F. (Avv. A. Iannicelli) c. AZIENDA O.R.N. (Avv. G. Carrano) – Dott. F. Pastore
Dovere di informare adeguatamente il paziente – Violazione – Danno alla salute – Danno da lesione del diritto all’autodeterminazione.
Danno da lesione del diritto ad autodeterminarsi – Richiesta di risarcimento danni – Mancata allegazione e prova del danno subito – Non accoglibile.
La sentenza in rassegna afferma che la violazione del dovere di informare adeguatamente il paziente può causare il sostanziarsi di due danni differenti: 1) un danno alla salute, che sussiste quando sia ragionevole ritenere che il paziente, se correttamente informato, avrebbe vitato di sottoporsi all’intervento (l’onere probatorio grava sul paziente stesso); 2) un danno derivante dalla lesione del diritto all’autodeterminazione, rinvenibile quando, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un danno -patrimoniale, ovvero non patrimoniale di apprezzabile gravità-.
Nel caso di specie, si trattava di richiesta astrattamente riconducibile all’ipotesi sub. 2: l'attrice lamentava che "la carenza di informazioni e di avvertimenti sulla possibile evoluzione negativa dell'intervento subito e sulla terapia da praticarsi ... la espropria[sse] ... dell'autodeterminazione, privandola del diritto ... di scegliere consapevolmente in ordine alla propria salute". La richiesta risarcitoria non viene accolta, perché manca una allegazione e una prova del danno subito. Infatti, il Tribunale, riprendendo quanto sul punto statuito da Cass. civ., sez. III, 11 novembre 2019, n. 28985, afferma che “le conseguenze dannose che derivino, secondo un nesso di regolarità causale, dalla lesione del diritto all’autodeterminazione, verificatasi in seguito ad un atto terapeutico eseguito senza la preventiva informazione del paziente circa i possibili effetti pregiudizievoli, e dunque senza un consenso legittimamente prestato, devono essere debitamente allegate dal paziente, sul quale grava l’onere di provare il fatto positivo del rifiuto che egli avrebbe opposto al medico, tenuto conto che il presupposto della domanda risarcitoria è costituito dalla sua scelta soggettiva (criterio della cd. vicinanza della prova), essendo il discostamento dalle indicazioni terapeutiche del medico, eventualità non rientrante nell’id quod plerumque accidit; al riguardo la prova può essere fornita con ogni mezzo, ivi compresi il notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, non essendo configurabile un danno risarcibile “in re ipsa” derivante esclusivamente dall’omessa informazione”.
N.P.