Abstract [It]: Scopo dell’articolo è porre in luce le i profili di irragionevolezza e, in chiave di riforma, l’opportunità di abrogare la norma (art. 143 comma 11 d.lgs. n. 267/2000) che prevede l’incandidabilità, oggi “generalizzata”, degli amministratori locali responsabili di aver dato causa allo scioglimento del consiglio per infiltrazioni mafiose. La tesi, sostenuta da un’angolazione retrospettiva, è che l’introduzione del comma 11, avvenuta con la prima radicale riforma dell’art. 143 TUEL (legge n. 94 del 2009), abbia non solo creato una inaccettabile figura di incandidabilità “straordinaria”, derivante da meri sospetti di permeabilità mafiosa, indipendente da comportamenti di rilevanza penale e non coordinabile, per le sue caratteristiche afflittive, con i diversi principi della “Legge Severino”. Il comma 11 ha anche rotto un equilibrio, ben determinato, che il legislatore aveva cercato di conferire alla figura dello scioglimento con il decreto-legge n. 164 del 1991; figura che risulta trasformata, per via della incandidabilità dei singoli, in un controllo antimafia sostanzialmente obbiettivo e non rispondente ad alcun principio di responsabilità giuridica dell’organo.
Abstract [En]: The article aims to highlight the profiles of irrationality and, in a reform’s perspective, the desirability of repealing the rule (art. 143 paragraph 11 legislative decree n. 267/2000) which provides for the ineligibility “generalized” of local administrators responsible for having caused the dissolution of the council for mafia infiltration. The thesis, sustained from a retrospective angle, is that the introduction of paragraph 11, which took place with the first radical reform of art. 143 TUEL (law no. 94 of 2009), has not only created an unacceptable figure of “extraordinary” ineligibility, deriving from mere suspicions of mafia permeability, independent of criminal conduct and uncoordinated with the various principles of the “Severino Law” (general discipline of the ineligibility matter). Paragraph 11 has also broken a balance, well determined, that the legislator had tried to give the figure of dissolution with the decree-law n. 164 of 1991; figure which has been transformed, due to the ineligibility of individuals, into an anti-mafia control that is substantially objective and does not respond to any principle of legal responsibility of the local Council.
Parole chiave: incandidabilità, amministratori locali, scioglimento, consiglio amministrazione locale, infiltrazione mafiosa
Keywords: incandidability, local administrators, dissolution, local government council, mafia infiltration
Sommario: 1. Lo scioglimento dei consigli delle amministrazioni locali per infiltrazioni mafiose a trent’anni dalla sua istituzione: l’escalation sanzionatoria dell’incandidabilità. 2. Il decreto-legge n. 164 del 1991: lo scioglimento come extrema ratio delle incandidabilità “penali”. 3. Le precisazioni della Corte costituzionale (1993) sull’imputazione esclusivamente organica, non personale, della “responsabilità da scioglimento del consiglio”. 4. La legge n. 94 del 2009 e la nuova previsione dell’incandidabilità conseguente allo scioglimento del Consiglio. 5. Il sopravvento della finalità sanzionatoria dell’incandidabilità “generalizzata”, dopo il “decreto-sicurezza” del 2018. 6. I problematici rapporti tra l’art. 143 comma 11 TUEL e la disciplina generale delle incandidabilità (d.lgs. n. 235 del 2012): la configurazione di un (inaccettabile) sottosistema derogatorio. 7. L’oggettività del giudizio di scioglimento come ulteriore effetto negativo della incandidabilità dei singoli. 8. Osservazioni conclusive: l’abrogazione del comma 11 come auspicabile ipotesi di riforma dell’art. 143 del TUEL.
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