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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 Consiglio di Stato, Sentenza n. 1574/2021, Personale sanitario con rapporto di lavoro di dipendenza regolato dal CCNL come requisito per il rilascio dell’accreditamento: dubbi di compatibilità costituzionale della l.r. Lazio.

Autorizzazione, Accreditamento, Accordi

 

Cons. Stato, sez. III., 23 febbraio 2021, n. 1574

Pres. Frattini, Est. Cogliani – Autrelia ’80 s.p.a. e aa. (Avv. F. Elefante) c. Regione Lazio (Avv.ra Gen. Stato)

Art. 9 l.r. Lazio 28 dicembre 2018, n. 13 – Imposizione della condizione di accreditamento integrativa che il personale sanitario dedicato ai servizi alla persona dovrà avere con la struttura un rapporto di lavoro di dipendenza regolato dal CCNL sottoscritto dalle associazioni maggiormente rappresentative – Circolare attuativa recante “Disposizioni relative alla progressiva attuazione dell’articolo 9 comma 1 della Legge 28 dicembre 2018, n. 13” – Impugnazione.

Art. 9 l.r. Lazio 28 dicembre 2018, n. 13 – Dubbi di compatibilità con gli artt. 3, 41 e 117 comma 1 Cost. – Sono rilevanti e non manifestamente infondati.

Art. 9 l.r. Lazio 28 dicembre 2018, n. 13 – Dubbi di compatibilità con l’art. 117 comma 1, lett. l Cost. – Sono rilevanti e non manifestamente infondati.

 

Con Legge di stabilità regionale 28 dicembre 2018, n. 13, il Lazio inseriva, all’art. 9, recante “Disposizioni di salvaguardia dell’occupazione nelle strutture che erogano attività sanitarie e socio sanitarie. Definizione agevolata in materia di controlli esterni in ambito sanitario”, la regola secondo cui “1. A tutela della qualità delle prestazioni erogate e del corretto rapporto tra costo del lavoro e quantificazione delle tariffe, il personale sanitario dedicato ai servizi alla persona, necessario a soddisfare gli standard organizzativi, dovrà avere con la struttura un rapporto di lavoro di dipendenza regolato dal Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) sottoscritto dalle associazioni maggiormente rappresentative nel settore sanitario”.

La controversia muove dalla Circolare attuativa recante “Disposizioni relative alla progressiva attuazione dell’articolo 9 comma 1 della Legge 28 dicembre 2018, n. 13”, ai sensi della quale “Le strutture sanitarie e/o sociosanitarie, di cui all’art. 4, comma 1, della legge regionale n. 3 marzo 2003, n. 4, ad eccezione di quelle escluse ai sensi del punto 2.4, accreditate e contrattualizzate (ex art. 8 quinquies D. Lgs. 502/1992) con il Servizio Sanitario regionale che, in conformità ai requisiti organizzativi previsti dal provvedimento di cui all’art. 5, comma 1, lettera a) della stessa legge, esercitano attività sanitaria avvalendosi di personale sanitario dedicato ai servizi alla persona, sono tenute a stipulare nei termini di cui al comma successivo, un contratto di lavoro di dipendenza regolato dal CCNL sottoscritto dalle associazioni maggiormente rappresentative nel settore sanitario o comunque a garantire condizioni economiche e giuridiche di grado non inferiore.

In sede di prima applicazione dell’articolo 9, comma 1 della L.R. 13/2018, strutture sanitarie e sociosanitarie assumono il personale di cui al comma 1 a decorrere dal 1° dicembre 2019, in misura non inferiore all’80% dell’organico necessario ad assicurare il rispetto dei requisiti di cui all’art. 5, comma 1, lettera a) della stessa legge n. 4/2003, con facoltà di utilizzo di altre forme contrattuali consentite dall’ordinamento per la restante parte…

Le strutture private già autorizzate, accreditate e contrattualizzate con il SSR, non in regola con le presenti disposizioni, sono tenute ad adeguarsi entro il 30 novembre 2019, prediligendo la stabilizzazione del personale già operante”

Il Collegio dubita della compatibilità con gli artt. 3 e 41 Cost. della citata disposizione regionale dal carattere ‘impositivo’ per ciò che introduce una condizione di accreditamento integrativa delle disposizioni nazionali per gli enti privati richiedendo che la prevalenza del personale sanitario dedicato ai servizi alla persona (80%) abbia con la struttura un rapporto di lavoro di dipendenza regolato dal CCNL sottoscritto dalle associazioni maggiormente rappresentative nel settore. La valutazione di rilevanza e non manifesta infondatezza si appunta sulla compressione dell’autonomia privata in termini di organizzazione dell’impresa realizzata dalla norma, anche in relazione alla parità di trattamento rispetto agli operatori pubblici, ciò specialmente alla luce del fatto che l’ampiezza della disposizione non sembra ammettere deroghe o possibilità di motivazione di scelte imprenditoriali differenti. La Sentenza rileva anche una possibile violazione dell’art. 117 comma 1 Cost. e del rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario “in relazione al generale principio di ragionevolezza e proporzionalità della disposizione in relazione alla finalità di maggior efficienza della prestazione sanitaria”.

La Sentenza solleva poi dubbi di compatibilità con riferimento alla violazione delle competenze legislative esclusive statali. Nelle parole del Collegio “l’imposizione ai fini dell’accreditamento dell’ulteriore condizione come sopra rappresentata manifesta dubbi di legittimità con riguardo al rispetto del perimetro della competenza esclusiva dello Stato di cui all’art. 117 comma 2 Cost., laddove impone il recepimento di determinati accordi sindacali al di sopra delle soglie previste dal legislatore nazionale, sotto il profilo della competenza in materia di ordinamento civile, ai sensi dell’art. 117 comma 1, lett. l., Cost.”.

 

F.A.B.



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