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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 Consiglio di Stato, Sentenza n. 8370/2020, Accordo-quadro multioperatore per la fornitura di medicinali a base di adalimumab: i farmaci 'inclusi' sono tutti i farmaci 'biosimilari'

Appalti in sanità

 

Consiglio di Stato, Sez. III, 28 dicembre 2020, n. 8370

Pr. R. Garofoli, Rel. Est. M. Noccelli – AbbVie S.r.l. (avv. Lorenzo Cuocolo) c. S.C.R. - Società di Committenza Regione Piemonte S.p.a. (avv.ti Giorgio Vecchione e Riccardo  Vecchione) e Regione Piemonte (avv.ti Stefano Gattamelata e Marialaura Piovano) e nei confronti di Biogen Italia S.r.l. (avv.  Roberto  Bonatti), Fresenius Kabi Italia S.r.l. (non costituita in giudizio) e Sandoz S.p.a. (non costituita in giudizio).

Accordo-quadro multioperatore per la fornitura di medicinali a base di adalimumab ex art. 15, comma 11-quater, del d.l. n. 95 del 2012 – Farmaci “inclusi” nella procedura – Individuazione – Tutti i farmaci “biosimilari” – Ragioni.

Nell’ambito di un accordo-quadro multioperatore per la fornitura di medicinali a base di adalimumab - imposto dall’art. 15, comma 11-quater, del d.l. n. 95 del 2012 vertendosi in ipotesi di acquisto di farmaci biologici a brevetto scaduto per i quali sono attualmente disponibili sul mercato i relativi biosimilari, in numero superiore a tre a base dello stesso principio attivo adalimumab - il riferimento di cui alla lett. b) di tale articolo ai farmaci "inclusi" nella procedura, prescrivibili dal medico oltre ai primi tre classificati, non è ai (soli) farmaci ammessi alla gara e/o classificatisi dopo il terzo, ma a tutti i farmaci che, da un punto di vista scientifico, per medesimo principio attivo, per medesimo dosaggio e per medesima somministrazione, hanno le caratteristiche di biosimilarità per rientrare nello stesso lotto unico, perché, diversamente ragionando e considerando, peraltro in modo antiletterale, l'espressione "inclusi" come sinonimo di "ammessi", l'esclusione dalla gara nei confronti del farmaco più costoso, ma necessario in rapporto al singolo paziente quantomeno per ragioni di continuità terapeutica, costituirebbe un limite irragionevole alla prescrizione del farmaco da parte del medico o alla sua rimborsabilità, nonostante la sua (permanente) insostituibilità per il singolo paziente, e dunque un ostacolo inaccettabile, per mere ragioni di risparmio, al fondamentale diritto alla salute del paziente stesso, con evidente violazione dell'art. 32 Cost.

G.A.G.



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