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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 TAR LAZIO, Sentenza n. 6598/2021, Legittimo differimento della seconda dose del vaccino Pfizer contro il Covid-19.

Legittimo differimento della seconda dose del vaccino Pfizer contro il Covid-19.

Diritto Farmaceutico

TAR Lazio, Roma, sez. III-quater, 4 giugno 2021, n. 6598

Pres. Est. Savoia – omissis (Avv.ti A. Casellato, A. Nigro) c. Ministero della Salute (Avv.ra Gen. Stato) Regione Lazio (Avv. R. Murra)

Somministrazione della seconda dose del vaccino Pfizer – Invito a estendere da 3 a 6 settimane i tempi – Ministero della salute – Circolare – Verbale della Commissione Tecnico Scientifica – Recezione – Natura – Provvedimento adottato in materia di “profilassi internazionale” - Artt. 117 e 118 Cost.

Somministrazione della seconda dose del vaccino Pfizer – Estensione da 3 a 6 settimane dalla prima dose – Indicazioni nel modulo di informazione – Violazione del diritto al consenso informato – Non sussiste.

Somministrazione della seconda dose del vaccino Pfizer – Estensione da 3 a 6 settimane dalla prima dose – Ragionevolezza della decisione – Prevedibilità del mutamento in relazione al contesto – Violazione del legittimo affidamento – Non sussiste.

Somministrazione della seconda dose del vaccino Pfizer – Estensione da 3 a 6 settimane dalla prima dose – Illogicità dell’azione amministrativa – Non sussiste – Attività connotata da ampia discrezionalità tecnica – Controllo “intrinseco ma debole” – Va affermato.  

La Circolare Ministero della salute 5 maggio 2021, nel fare espressamente riferimento al parere CTS del 30 aprile 2021 (con cui si invitano gli enti competenti ad estendere da 3 a 6 settimane i tempi di somministrazione della seconda dose di PFIZER), lo trasmette in allegato alla comunicazione stessa e specifica che tale parere “fornisce ulteriori specificazioni sull’estensione dell’intervallo tra le dosi di vaccino”. Di qui la valenza di atto di recepimento pieno, da parte del Ministero della salute, delle conclusioni di cui al verbale CTS del 30 aprile 2021 e la conseguente idoneità a formare provvedimento adottato in materia di “profilassi internazionale”, come tale da tenere nella debita considerazione, ai sensi degli artt. 117 e 118 Cost., da parte dei competenti enti regionali.

 

La violazione del “consenso informato” non sussiste in quanto il modulo sottoscritto dalla ricorrente, nella versione aggiornata ad opera della Circolare ministeriale del 21 aprile 2021, indicava espressamente che: “Comirnaty viene somministrato dopo diluizione sotto forma di iniezione intramuscolare nella parte superiore del braccio. È previsto un richiamo ed è raccomandabile che la seconda dose sia somministrata 3 settimane (e comunque non oltre 42 giorni) dopo la prima dose per completare il ciclo di vaccinazione”.

La scelta di modificare il precedente assetto mediante estensione del termine per la somministrazione della seconda dose del vaccino non viola il principio del legittimo affidamento in quanto (a) è stata dettata da motivi imperativi di interesse generale da ricollegare alla superiore esigenza di vaccinare il maggior numero possibile di soggetti (b) garantisce in modo adeguato un equo e proporzionato bilanciamento tra un lieve sacrificio di coloro che si sono visti slittare di sole due settimane la seconda dose, da un lato, e la ridetta immancabile opportunità di poter garantire una più ampia copertura da “COVID GRAVE” dall’altro lato (c) non si rivela, in termini di fattore tempo, così repentina e soprattutto adottata dopo un lungo e consolidato periodo (d) non risulta imprevedibile per un cittadino mediamente accorto e informato alla luce della mutevolezza delle scelte legate alla pandemia.

L’attività amministrativa esercitata nella specie è squisitamente connotata da ampia discrezionalità tecnica. Il sindacato di tale potere risulta pertanto limitato alle sole ipotesi di manifesta illogicità o di palese erroneità delle valutazioni espresse dai competenti organismi. Non sono così ammessi meri giudizi di “non condivisione”, rispetto alle conclusioni fornite dai suddetti organi tecnico-amministrativi, diretti come tali a sovrapporsi, sic et simpliciter, rispetto a quanto già affermato nelle competenti sedi e senza mai evidenziare la sicura inattendibilità di siffatti giudizi, per l’appunto, di matrice tecnico-discrezionale. Come pure di recente evidenziato dal Consiglio di Stato (cfr. sez. III, ordinanza 11 dicembre 2020, n. 7097), la c.d. riserva di scienza non si sottrae di certo al sindacato del giudice amministrativo, pena la violazione di una serie di prerogative costituzionali legate non solo all’accesso alla giustizia (artt. 24 e 113 Cost.) ma, proprio come nel caso di specie, anche alla tutela della salute (art. 32 Cost.). Con la doverosa precisazione che trattasi, pur sempre, di una forma di controllo limitata a vagliare la credibilità razionale delle scelte al riguardo operate dalla PA. Dunque un controllo “intrinseco ma debole” secondo il quale il GA non può sostituirsi alla PA ma deve limitarsi a verificare se quelle determinate opzioni rientrino, o meno, entro la ristretta gamma di scelte possibili sulla base delle coordinate tecniche e scientifiche da applicare al singolo caso. La tesi della ricorrente si basa unicamente su quanto riportato nel foglietto illustrativo del farmaco che tuttavia reca una mera “raccomandazione” nel senso della somministrazione a 3 settimane della seconda dose e non piuttosto una “controindicazione”. Da quanto detto consegue l’inidoneità di simili affermazioni a poter evidenziare profili di eventuale palese illogicità o di macroscopica erroneità circa le valutazioni espresse innanzitutto dagli esperti del CTS.

F.A.B.



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