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Cons. Stato, sez. V, 16 febbraio 2021, n. 1426, Il buon andamento dell’azione amministrativa ed il carattere manifestamente oneroso dell’istanza di accesso.
Pres. M. Lipari; Est. G. Pescatore - Consorzio Blu Società Cooperativa Sociale (avv. Enrico Giuseppe Vallania) c. Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento Protezione Civile (Avvocatura Generale dello Stato) per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. I, n. 08369/2020
Manifestazione interesse – servizi socioassistenziali – emergenza COVID-19 – istanza di accesso- liste del personale infermieristico – diniego – reiterazione richiesta – violazione principi di trasparenza pubblicità e buona fede
Infondatezza pretesa– onerosità istanza di accesso – incompatibilità principi di economicità e tempestività dell’azione amministrativa – Adunanza Plenaria 10/2020 – diritto alla trasparenza - buon andamento – bilanciamento –istanze sproporzionate – natura atti e documenti – consenso dei controinteressati – modalità telematica – aggravio dell’azione amministrativa
Il Consorzio Blu Società Cooperativa Sociale operante nel settore dei servizi socioassistenziali, venuto a conoscenza dell’indizione ad opera del Capo del Dipartimento della Protezione Civile di una manifestazione di interesse per l’individuazione di infermieri volontari da inviare a supporto delle strutture sanitarie per contrastare l’emergenza COVID-19, formulava un’istanza di accesso alle liste di personale infermieristico che aveva risposto al bando di reclutamento, così da poter utilizzare tali risorse all’interno delle strutture gestite dal Consorzio.
In seguito al diniego prestato dall’amministrazione, volto ad assicurare che il personale così individuato potesse essere impiegato esclusivamente nelle Regioni maggiormente colpite dal virus, e alla reiterazione dell’istanza ostensiva ugualmente respinta, il Consorzio presentava ricorso deducendo la violazione dei principi di trasparenza, pubblicità e buona fede.
Con sentenza n. 8369/2020 l’adito Tribunale ha respinto il ricorso sostenendo il carattere eccessivamente oneroso dell’istanza non solo per la natura dei documenti richiesti, ma anche, in ragione della necessità di ottenere il previo consenso dei soggetti coinvolti al trattamento dei dati personali da destinare a finalità diverse rispetto a quelle sottese all’originaria acquisizione, in ossequio a quando disposto dall’art 5 Reg Ue 679/2016.
Avverso la decisione del Tribunale, viene proposto appello deducendone la complessiva erroneità rispetto all’art 2 dPR 185/2006 auspicandone l’integrale riforma.
Il Collegio condividendo quanto disposto dal primo giudice, ritiene l’appello infondato valorizzando il carattere eccessivamente oneroso dell’istanza di accesso come tale incompatibile con i principi di economicità e tempestività dell’azione amministrativa. Alla luce degli orientamenti espressi dall’Adunanza Plenaria n. 10/2020, è indubbio che il diritto alla trasparenza, esercitato mediante la presentazione di istanze ostensive sproporzionate aventi ad oggetto un numero cospicuo e complesso di atti e documenti, possa pregiudicare il buon andamento dell’amministrazione.
Nello specifico, infatti, la sussistenza di una serie di oneri procedimentali a carico dell’ente consistenti nella previa acquisizione del consenso dei controinteressati e nella successiva elaborazione del documento da esibire, determina un notevole aggravio dell’azione amministrativa.
D’altronde, il giudice amministrativo esclude la possibilità di assolvere tali compiti attraverso il ricorso alla modalità “telematica” ammessa dal comma 2 dell'art. 3 del D.P.R. 184/2006 che si traduce nel mero invio di una comunicazione sulla casella di posta elettronica certificata (PEC) dei soggetti interessati che abbiano preventivamente acconsentito a tale forma di comunicazione.