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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sentenza n. 276/2021, sulla sospensione dell'esercizio della professione di infermiera per non aver effettuato il vaccino da Covid-19

È inammissibile per carenza di interesse il ricorso proposto contro l’atto con cui l’Ordine delle professioni infermieristiche ha comunicato la sospensione dall’esercizio della professione a un’infermiera che non ha effettuato il vaccino contro il Covid-19

TAR Friuli-Venezia Giulia, sez. I, 13 settembre 2021, n. 276

Pres. O. Settesoldi - Est. L. E. Ricci – Omissis - (avv.ti L. Campanotto, G.Teat) c. Ordine delle Professioni Infermieristiche di -Omissis-, (avv. A. Sam)

Sospensione dall’esercizio della professione – mancata effettuazione vaccino Covid-19 – Ordine delle professioni infermieristiche – mera comunicazione – ricorso inammissibile – carenza di interesse

La ricorrente impugnava – per violazione di diverse disposizioni costituzionali (artt. 1,2,3,4,32 co 2, 36) – l’atto con cui l’Ordine delle professioni infermieristiche le aveva comunicato la sospensione dall’esercizio della professione, fino alla data del 31 dicembre 2021 o fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale, ai sensi dell’art.4, comma 7, d.l. 44 del 2021 (convertito dalla l. 76/202). L’ordine degli infermieri, costituito in giudizio, rilevava che la sospensione prevista dal d.l. 44/2021 è di automatica in conseguenza a valutazioni predeterminate dal legislatore, e che l’attività posta in capo all’Ordine (dal comma 7) consiste in un mero onere informativo, con valore di presa d’atto di effetti determinatisi ex lege.

Ciò posto, il TAR, anzitutto, ha ricordato il meccanismo delineato dall’art. 4 del d.l. 44 del 2021 che, nel suo applicarsi ai professionisti sanitari dipendenti, prevedere un iter bifasico: 1) un primo segmento – (propriamente amministrativo e pubblicistico), disciplinato dai commi 3,7 e 9 dell’art. 4 e attribuito alla competenza dell’Azienda sanitaria di residenza dell’interessato – volto ad accertare se il sanitario abbia ricevuto la somministrazione del vaccino contro il SARS-CoV-2 (comma 1), e, nel caso di giustificato inadempimento a tale obbligo, viene previsto che l’Azienda sanitaria adotti un atto di accertamento cui consegue, quale effetto automatico ex lege a carico del sanitario, “la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2”; 2) un secondo segmento, disciplinato dai commi 8 e 10 dell’art. 4, ove viene prevista la possibilità per il datore di lavoro di assegnare il sanitario “a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio”. Al riscontro dell’impossibilità di un reimpiego, e quindi dell’impossibilità di utilizzare la prestazione lavorativa, viene prevista la sospensione dalla retribuzione, salvi i casi in cui l’omissione o il differimento della vaccinazione sono giustificati.

Secondo la ricostruzione del TAR, l’atto impugnato dalla ricorrente si collocherebbe nell’ambito della prima fase in quanto sarebbe stato adottato in conformità all’art. 7, comma 4 del d.lgs. 44 del 2021, secondo il quale: “La sospensione di cui al comma 6 è comunicata immediatamente all'interessato dall'Ordine professionale di appartenenza”.

Da tale ricostruzione, si evince con chiarezza, che la legge impone all’ordine professionale (cui l’interessato eventualmente appartenga) un mero onere comunicativo, avente ad oggetto un atto adottato da altra amministrazione e, peraltro, già comunicato dalla stessa all’interessato. L’ulteriore comunicazione da parte dell’Ordine professionale – continua il TAR – se può rispondere ad esigenze di certezza, ulteriormente garantendo l’effettiva conoscenza della sospensione in capo al destinatario, non incide sulla produzione dell’effetto giuridico predeterminato ex lege, che consegue, solo ed esclusivamente, all’adozione dell’atto di accertamento

Per tali ragioni il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, data la natura non provvedimentale dell’atto adottato dall’Ordine delle professioni infermieristiche.

A.C.



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