Pres. G. Sapone – Omissis (avv.ti N. Zampieri, F. Ganci, W. Miceli,) - c. Ministero dell’Istruzione non costituito in giudizio
Obbligo vaccinale – Personale scolastico – Diritto a non essere vaccinato - Non è assoluto – Bilanciamento – tutela della salute pubblica e svolgimento del servizio pubblico – Prevalgono
Nel decreto presidenziale in epigrafe viene stabilito che, a livello generale, disciplina introdotta dal D.L. n.44/2021 risulta razionalmente finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento dell’attività scolastica in presenza in condizioni tali da ridurre il più possibile il concretizzarsi di situazioni di pericolo per la salute pubblica in quanto in grado di incentivare l’estendersi della pandemia.
L’obbligo vaccinale risulta poi correttamente e scientificamente giustificato alla luce dell’autorevolezza degli studi e delle ricerche effettuati dagli Enti statali istituzionalmente competenti in materia di sicurezza sanitaria;
In ordine alla prospettata lesione di un diritto costituzionalmente tutelato a non essere vaccinato “il prospettato diritto, in disparte la questione della dubbia configurazione come diritto alla salute, non ha valenza assoluta né può essere inteso come intangibile, avuto presente che deve essere razionalmente correlato e contemperato con gli altri fondamentali, essenziali e poziori interessi pubblici quali quello attinente alla salute pubblica a circoscrivere l’estendersi della pandemia e a quello di assicurare il regolare svolgimento dell’essenziale servizio pubblico della scuola in presenza”( T.A.R. Lazio, Roma, sez. III bis, decreto, 2 settembre 2021, n. 4531).
Di conseguenza, la sospensione tout court dal servizio dei docenti non vaccinati risulta essere una misura corretta in quanto prevista in ragione della tipicità della prestazione lavorativa degli stessi.
In ogni caso la posizione dei docenti non vaccinati sospesi, specie sotto l’aspetto patrimoniale, è salvaguardata dagli effetti ripristinatori di un’eventuale ordinanza di accoglimento dell’istanza cautelare o da una sentenza di accoglimento del proposto gravame;
In conclusione, nel doveroso bilanciamento degli interessi contrapposti appare in ogni caso di gran lunga prevalente rispetto all’interesse dei docenti che non vogliono sottoporsi al vaccino quello pubblico finalizzato ad assicurare al contempo il corretto svolgimento dell’attività scolastica in condizioni di sicurezza e a circoscrivere il più possibile potenziali situazioni in grado di incrementare la circolazione del virus.
A.C.