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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 Corte d'Appello, Sentenza n. 227/2022, Sull’autonoma rilevanza, ai fini risarcitori, della mancata acquisizione del consenso informato

Pres. Milone, Est. Balsamo

Consenso informato - Lesione del diritto all’autodeterminazione – Deficit informativo - Fattispecie autonoma di danno - Danno non patrimoniale – Prova presuntiva - Responsabilità del sanitario - Responsabilità della struttura sanitaria - Sussiste

La Corte d’Appello di Catania, adita in sede di rinvio, ha riconosciuto il risarcimento del danno da lesione del diritto all’autodeterminazione per mancata acquisizione del consenso informato, considerato come fattispecie autonoma di danno rispetto all’eventuale danno alla salute cagionato al paziente. In particolare, nel caso di specie, il medico aveva omesso di fornire adeguate informazioni in merito ai rischi connessi alla terapia farmacologica induttiva del parto, poi somministrata alla paziente, con conseguente invalidità del consenso prestato da quest’ultima. Difatti, trattandosi di soggetto già cesarizzato, risultava presumibile, secondo la comune esperienza, che qualora la partoriente avesse avuto conoscenza delle possibili conseguenze dannose, non avrebbe acconsentito al parto naturale.

I giudici, nel richiamare il consolidato orientamento della Cassazione, ribadiscono che “l'acquisizione di un completo ed esauriente consenso informato del paziente, da parte del sanitario, costituisce prestazione altra e diversa rispetto a quella avente ad oggetto l'intervento terapeutico, dal cui inadempimento può derivare - secondo l'id quod plerumque accidit - un danno costituito dalle sofferenze conseguenti alla cancellazione o contrazione della libertà di disporre, psichicamente e fisicamente, di se stesso e del proprio corpo” (Cass. 26827/2017).

Dei danni subiti dal paziente, a seguito del mancato adempimento degli obblighi informativi da parte del medico, risponde a titolo contrattuale anche la struttura sanitaria e, specificatamente, per fatto proprio ex art. 1218 c.c., ove tali danni siano dipesi dall'inadeguatezza della struttura, ovvero per fatto altrui ex art. 1228 c.c., ove siano dipesi da colpa dei sanitari, a prescindere dall'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato o di una collaborazione stabile tra i sanitari e la struttura.

G.C.



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