Il diritto dell’invalido ad accedere nelle zone a traffico limitato è incondizionato e non limitabile per esigenze di controllo automatizzato degli accessi
Cass. civ., Sez. II., ord. 27 settembre 2022, n. 28144
Pres. D’Ascola, Est. Poletti – M.A., e C.B.R.M. (Avv. C. D’Errico) c. Comune di OMISSIS (Avv. G. Lepore)
Disabilità – Circolazione stradale – Accesso alle corsie preferenziali e alle aree a traffico limitato da parte del disabile munito di contrassegno – Ordinanza sindacale impositiva dell’obbligo di previa comunicazione della targa diversa da quella registrata – Violazione del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 – Va affermata.
Disabilità – Circolazione stradale – Diritto dell’invalido munito di contrassegno ad accedere nelle zone a traffico limitato – Carattere incondizionato e non limitabile per esigenze di controllo degli accessi – Va affermato.
Disabilità – Circolazione stradale – Esigenze di controllo delle aree a traffico limitato e di prevenzione dell'inquinamento – Diritto dell’invalido munito di contrassegno ad accedere nelle zone a traffico limitato – Prevalenza – Va affermata.
Disabilità – Circolazione stradale – Mancata comunicazione preventiva della targa dei veicoli utilizzati per il trasporto della persona invalida – Violazione dell'art. 7 C.d.S., comma 14 – Non è configurabile.
E’ illegittima per violazione del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, artt. 11 e 12 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici), l’ordinanza sindacale che imponga al soggetto disabile munito di speciale contrassegno l’obbligo di preventiva comunicazione della targa del veicolo diverso da quello originariamente registrato per accedere alle zone a traffico limitato.
Il diritto dei detentori dello speciale contrassegno rilasciato alle persone invalide alla circolazione e alla sosta del veicolo al loro specifico servizio comprende quello ad accedere nelle zone a traffico limitato e si configura come diritto incondizionato e non limitabile per esigenze di controllo automatizzato degli accessi in tali zone.
L’autorizzazione alla circolazione dei disabili, comprovata dal rilascio del "contrassegno invalidi", diretta a ridurre il più possibile impedimenti deambulatori, non può trovare ostacoli generati dalle difficoltà organizzative dell'ente territoriale, pur guidate da finalità pubbliche di controllo delle aree a traffico limitato e di prevenzione dell'inquinamento.
Pur rimanendo fermo che il proprietario di un'autovettura - non disabile nè autorizzato al trasporto disabili con quel mezzo - che la ceda in uso a un disabile si espone agli accertamenti effettuati con strumenti di videosorveglianza e rimane gravato, qualora sia raggiunto da provvedimento sanzionatorio, dell'onere di dimostrare che in quella specifica circostanza il veicolo, munito di contrassegno esposto, trasportava effettivamente un disabile, la mancata comunicazione preventiva della targa dei veicoli utilizzati per il trasporto della persona invalida non può configurare la violazione dell'art. 7 C.d.S., comma 14, trattandosi di una sanzione sostanzialmente connessa alla mancanza di preventiva comunicazione della targa di accesso alle corsie preferenziali anziché all'uso indebito di queste ultime da parte di soggetti non autorizzati.
F.A.B.