Sulla necessità che lo specialista compia un’autonoma valutazione sull’adeguatezza degli esami richiesti dal medico generale, anche ai fini dell’acquisizione del consenso informato
Cass. Penale, sez. IV, sentenza del 7 luglio 2022, n. 30051
Pres. Patrizia Piccialli Est. Vincenzo Pezzella
Colpa medica – cooperazione multidisciplinare – necessaria autonoma valutazione dello specialista in merito all’esame richiesto dal medico generale – consenso informato - rigettato
La Cassazione ha affermato il principio secondo cui, in tema di colpa professionale medica, qualora ricorra l'ipotesi di cooperazione multidisciplinare, ancorché non svolta contestualmente, allorquando venga prescritto un esame diagnostico invasivo (nel caso di specie una colonscopia), il medico specialista chiamato ad effettuare l'esame non può esimersi dal valutare, oltre che la presenza di fattori che possano condizionare negativamente l'esame stesso, anche l’adeguatezza della scelta diagnostica operata dal medico richiedente in relazione alla sintomatologia lamentata dal paziente.
Sottolinea la Corte che lo specialista, lungi dall’essere "mero esecutore", deve compiere necessariamente un’autonoma valutazione in ordine all’opportunità di effettuare l’esame richiesto dal medico generale, ciò anche al fine di informare adeguatamente il paziente e raccogliere da questo un valido consenso informato.
G.C.