Legittime le clausole di salvaguardia imposte contrattualmente ai privati accreditati che operano in Regioni sottoposte a Piano di rientro per il disavanzo sanitario
Autorizzazioni, accreditamento, accordi
Consiglio di Stato, sez. terza giurisd., sent. 2 novembre 2022, n. 9455
Pres. Noccelli, Est. Di Rubbo – C.B.H. Città di Bari Hospital S.p.A., Casa di Cura Villa Verde Fr. Au. S.r.l., Centro Socio Sanitario Villa Bianca Au. S.r.l., Casa di Cura Salus S.r.l., Sint. El S.r.l., Casa di Cura Prof. Brodetti S.p.A. - Villa Igea, Daunia Medica S.p.A. c. Regione Puglia, Ministero della Salute, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Asl Brindisi, Asl Bari, Asl Taranto, Asl Lecce, Asl Foggia, Medicol S.r.l. (Villa Lucia Hospital)
Strutture accreditate – Accordi contrattuali – Regioni soggette a Piani di rientro – Tetti di spesa – Riduzione del finanziamento in costanza di rapporto – Accettazione da parte dei soggetti accreditati – Inserzione di una Clausola di salvaguardia nell’accordo – E’ legittima
Il Consiglio di Stato è adito da numerose società operanti in regime di accreditamento istituzionale presso la Regione Puglia, per l’erogazione di attività ambulatoriali e di ricovero (case di cura), in appello della sentenza del Tar Puglia, sede di Bari, che aveva respinto i ricorsi con cui le appellanti chiedevano l’annullamento della deliberazione di Giunta regionale n. 1365 del 5 giugno 2015, avente ad oggetto “D.G.R. n. 1798 del 6.8.2014 - Modifiche schema tipo accordo contrattuale strutture istituzionalmente accreditate attività ambulatoriale, ex art. 8 quinquies del d.lgs. 502/92 e ss.mm.ii. - Strutture istituzionalmente accreditate per attività in regime di ricovero (Case di cura)”. I motivi del ricorso si appuntano sulla c.d. clausola di salvaguardia prevista nello schema di contratto allegato alla delibera impugnata e presente nei contratti poi conclusi (e gravati con motivi aggiunti) da alcune delle ricorrenti.
Il Consiglio di Stato, nel rigettare l’appello, ribadisce che per propria costante giurisprudenza è ritenuta legittima la predisposizione di contratti da parte di Regioni soggette a piano di rientro contenenti le c.d. clausole di salvaguardia, ovvero l’accettazione incondizionata, da parte degli operatori privati, dei tetti di spesa e la rinuncia ad eventuali impugnazioni dei relativi provvedimenti di determinazione. Anche gli operatori privati, infatti, in quanto impegnati, insieme alle strutture pubbliche, a garantire l’essenziale interesse pubblico alla corretta ed appropriata fornitura del primario servizio della salute – non possono considerarsi estranei ai vincoli oggettivi e agli stati di necessità conseguenti al Piano di rientro, al cui rispetto la Regione è obbligata.
Ricorda il Collegio, infatti, che tali clausole sono imposte alle Regioni dal Ministero dell’economia e delle finanze e dal Ministero della salute per esigenze di programmazione finanziaria, in accordo con le prescrizioni elaborate dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali sui Lea.
Nel richiamare un proprio precedente (sentenza 18 gennaio 2018, n. 321), i giudici di Palazzo Spada ricordano che gli operatori privati che scelgono di agire nell’ambito della sanità pubblica devono “accettare i limiti in cui la stessa è costretta, dovendo comunque e in primo luogo assicurare, pur in presenza di restrizioni finanziarie, beni costituzionali di superiore valore quale i livelli essenziali relativi al diritto alla salute. In alternativa, agli operatori resta la scelta di agire come privati nel privato”.
M.B.