In materia di cure per le allergopatie, la Corte costituzionale, nel dichiarare l’inammissibilità delle questioni sollevate, rammenta che le Regioni possono prevedere livelli ulteriori di tutela a condizione che non siano soggette a piano di rientro
Rapporti Stato-Regioni e Piani di rientro
Corte cost., sent. 20 dicembre 2022, n. 256
Pres., de Pretis - Est. Zanon – Ric. Incidentale sollevato da Tribunale di Bari, seconda sez. civile
Tutela della salute – Regione Puglia – Farmaci necessari e insostituibili per la cura delle allergopatie – Vaccinoterapie – Rimborso subordinato al reddito familiare – Dubbio di legittimità costituzionale - Artt. 3, 32 e 117 Cost. – Carente ricostruzione del quadro normativo – Motivazione apodittica – Inammissibilità.
Tutela della salute – Erogazione dei farmaci – LEA - Competenza statale esclusiva – Prestazioni aggiuntive – Competenza regionale – Regioni in piano di rientro – Impossibilità di prevedere prestazioni aggiuntive.
L’art. 22, comma 2, della legge reg. Puglia n. 14 del 2004 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004) subordina al ricorrere di un requisito reddituale riferito all’intero nucleo familiare il diritto dell’assistito al rimborso delle spese sostenute per taluni farmaci necessari per la cura di allergopatie.
Il Tribunale di Bari, seconda sez. civile, nel corso del procedimento tra l’Azienda sanitaria locale di Bari e due soggetti affetti da rinite e asma allergica (rispettivamente, persistente e perenne), solleva questioni di legittimità costituzionale perché ritiene che la disposizione regionale, nella parte in cui prevede che il rimborso per le vaccinoterapie «necessarie e insostituibili per la cura delle allergopatie» sia dovuto solo ai componenti di nuclei familiari con reddito non superiore a euro 20 mila annui, violi il principio di eguaglianza, la tutela della salute nonché i livelli essenziali di assistenza.
Nel dichiarare inammissibili le censure per apoditticità della motivazione, carente ricostruzione del contesto normativo e di descrizione della fattispecie, la Corte costituzionale ha ricordato che l’erogazione dei farmaci rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, benché la materia presenti «possibili punti di contatto» con altri ambiti di competenza ripartita fra Stato e Regioni, quali anzitutto la tutela della salute, cui è stata ricondotta, ad esempio, l’organizzazione del servizio farmaceutico (sent. n. 330 del 2011).
La Corta ha dunque ribadito che l’erogazione di farmaci rientra nei livelli essenziali di assistenza (LEA), il cui godimento è assicurato a tutti in condizioni di uguaglianza sull’intero territorio nazionale, allo scopo di evitare che, in parti di esso, «gli utenti debbano, in ipotesi, assoggettarsi ad un regime di assistenza sanitaria inferiore, per quantità e qualità, a quello ritenuto intangibile dallo Stato» (sentenza n. 387 del 2007).
Dopo aver richiamato la vigente disciplina in materia, precisando che ai sensi dell’art. 8, comma 10, del d.P.C.m. di definizione e aggiornamento dei LEA del 12 gennaio 2017 la classificazione dei farmaci è demandata all’AIFA, la Corte ha affermato, in conformità a propria costante giurisprudenza, che le Regioni possono prevedere ulteriori livelli di tutela – e il farmaco in questione parrebbe rientrare proprio in tale categoria di prestazioni aggiuntive – purché non siano assoggettate a piano di rientro, come nel caso della stessa Regione Puglia.
M.B.