Sproporzionato il blocco per quattro anni delle azioni esecutive e dei pignoramenti nei confronti delle aziende sanitarie della Regione Calabria
Rapporti Stato-Regioni Piani di rientro
Corte cost., sent. 11 novembre 2022, n. 228
Pres., Sciarra - Est. Petitti – Ric. incidentali sollevati dai Tribunali ordinari di Crotone e di Cosenza, entrambi in funzione di giudice dell’esecuzione e dal TAR per la Calabria, in funzione di giudice dell’ottemperanza
Legge statale – Paralizzazione azioni esecutive e inefficacia pignoramenti nei confronti degli enti sanitari della Regione Calabria fino al 31 dicembre 2025 – Finalità – Garanzia liquidità per pagamento debiti commerciali.
Legge statale – Paralizzazione azioni esecutive e inefficacia pignoramenti nei confronti degli enti sanitari della Regione Calabria fino al 31 dicembre 2025 – Durata quadriennale – Perduranza improcedibilità nonostante cessazione commissariamento – Difetto di proporzionalità – Violazione art. 3 Cost. – Va dichiarata
Legge statale – Paralizzazione azioni esecutive e inefficacia pignoramenti nei confronti degli enti sanitari della Regione Calabria fino al 31 dicembre 2025 – Parità delle parti pubbliche e private in fase esecutiva Va garantita – Violazione art. 111 Cost. – Va dichiarata – Effettività della tutela in executivis – Va garantita – Violazione art. 24 Cost. – Va dichiarata
I rimettenti sono investiti di procedure per espropriazione o ottemperanza instaurate nei confronti delle Aziende sanitarie provinciali di Crotone e di Cosenza da creditori muniti di titoli esecutivi di formazione giudiziale e censurano la norma statale che ha disposto la paralisi delle azioni esecutive e l’inefficacia dei pignoramenti nei confronti degli enti sanitari della Regione Calabria fino al 31 dicembre 2025, perché ritenuta lesiva dei principi di eguaglianza e ragionevolezza, per la disparità di trattamento tra analoghe posizioni creditorie, sarebbe inoltre lesiva del diritto dei creditori alla tutela in executivis; altererebbe infine la parità delle parti nel processo, a causa dello ius singulare introdotto a favore dell’esecutato pubblico e in danno dell’esecutante privato.
La Corte costituzionale, nel ricostruire il contesto in cui si inserisce la disposizione censurata, precisa che il legislatore, in attuazione della sentenza della Corte n. 168 del 2021, ha adottato una serie di misure per favorire il pagamento tempestivo dei debiti commerciali della p.a. e per assicurare l’attuazione del piano di rientro dei disavanzi sanitari della Regione Calabria. Dunque, al fine di assicurare al servizio sanitario della Regione Calabria la liquidità necessaria allo svolgimento delle predette attività finalizzate anche al tempestivo pagamento dei debiti commerciali, la norma censurata dispone il blocco delle azioni esecutive e dei pignoramenti fino al 31 dicembre 2025, improcedibilità esecutiva che è destinata a protrarsi qualora medio tempore cessasse la gestione commissariale della Regione Calabria.
Osserva la Corte che, se in presenza di una situazione certamente eccezionale, quale è la vicenda commissariale calabrese, potrebbe ritenersi non irragionevole una sospensione circoscritta delle azioni esecutive e dei pignoramenti, a condizione che tale improcedibilità non trasmodi in un’eccessiva compressione del diritto di azione dei creditori e in un’ingiustificata alterazione della parità delle parti in fase esecutiva.
Nel caso di specie, la misura introdotta dal legislatore statale e oggetto di censura è giudicata sproporzionata poiché non garantisce un equilibrato contemperamento degli interessi in gioco. Anzitutto, la durata della sospensione – un intero quadriennio – se rapportata ai precedenti normativi, che si sono sempre assestati all’anno o meno, è eccessiva e, dunque, sproporzionata. Tale sproporzione, con i conseguenti effetti negativi per i creditori (specie laddove si tratti di fornitori), risulta ancora più marcata alla luce della previsione che mantiene l’improcedibilità anche nell’ipotesi di una conclusione della procedura commissariale.
L’irragionevolezza si ravvisa anche per l’assenza di percorsi alternativi di tutela dei creditori, che ingenera il rischio di situazioni paradossali, poiché per effetto della norma censurata potrebbe restare sospeso il pagamento di un credito assistito da titolo esecutivo e, al contempo, venire soddisfatto un altro privo di alcun titolo.
La norma è dunque illegittima perché vulnera l’effettività della tutela in executivis garantita dall’art. 24 Cost., determinando inoltre uno sbilanciamento tra l’esecutante privato e l’esecutato pubblico, in violazione del principio di parità delle parti di cui all’art. 111 Cost.
M.B.