Rispetto del dissenso
Consenso informato e questioni di bio-giuridica
Cassazione civile, Sez. III, 6 settembre 2022, n. 26209
Pres. G. Travaglino; Est. P. Porreca – B.E. (Avv.ti V. Borghesiani e M. Rifici) c. Omissis (Avv.ti G. Di Paolo e D. Meini)
Rifiuto del trattamento sanitario da parte del paziente - Rispetto della volontà del paziente - Obbligo del medico - Sussiste
Trattamenti contrari alle norme di legge - Trattamenti contrari ai principi deontologici - Trattamenti contrari agli standard clinici - Richieste del paziente - Rifiuto del medico – Legittimo
Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa del paziente di rifiutare il trattamento e, in conseguenza di ciò, è esente da responsabilità penale o civile. Al contempo, il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari alle norme di legge o ai principi deontologici: rispetto a tali richieste non sussiste alcun obbligo professionale del medico.
Senonché, laddove il paziente presti il consenso ad un intervento a rischio emorragico e manifesti dissenso all'esecuzione di trasfusioni di sangue in caso di avveramento di tale rischio, il medico può legittimamente rifiutare l'intervento autorizzato, non potendo il paziente esigere un trattamento contrario agli standard clinici, fermo restando che, qualora il sanitario opti comunque per l'esecuzione dell'intervento, è tenuto a rispettare il dissenso opposto.
S.M.S.