Limiti del giudicato penale nel giudizio di responsabilità civile
Responsabilità sanitaria
Cassazione civile, Sez. III, 12 settembre 2022, n. 26811
Pres. G. Travaglino; Est. P. Porreca – Azienda USL (Omissis) (Avv. L. Tarabella) c. G.B. (Avv. L. Neri)
Responsabilità dei sanitari - Efficacia del giudicato penale – Giudizio civile - Effetti riflessi - Parti diverse – Estensione – Non ricorre
Efficacia del giudicato penale – Effetto favorevole – Parti coobbligate – Estensione - Ricorre
Il giudicato penale di assoluzione formatosi nei confronti dei sanitari all’esito del dibattimento, che si fonda su un accertamento pieno e concreto circa la sussistenza nel nesso causale tra la condotta dei medici e l’evento lesivo è in grado di esplicare effetti extrapenali nel giudizio civile contro i medesimi sanitari ma inibisce al giudice di rimettere in discussione il fatto accertato.
Nel caso in cui l’azione civile investa la struttura sanitaria, a titolo di responsabilità contrattuale ex art. 1228 c.c., per il fatto colposo dei medici dei quali la stessa si sia avvalsa nell’adempimento della propria obbligazione di cura, la sentenza penale irrevocabile - pronunciata, all'esito di dibattimento, nel processo al quale abbia partecipato (o sia stata messo in condizione di partecipar) il solo danneggiato come parte civile - che abbia assolto i medici con la formula “perché il fatto non sussiste”, esplica, ai sensi dell'art. 652 c.p.p., piena efficacia di giudicato, ostativo di un diverso accertamento di quegli stessi fatti, ed è opponibile all'attore danneggiato, ai sensi dell'art. 1306, comma 2, c.c., da parte della struttura sanitaria convenuta (debitrice solidale con i medici assolti in sede penale), ove la relativa eccezione sia stata tempestivamente sollevata in primo grado e successivamente coltivata.
S.M.S.