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NUMERO 7 - 22/03/2023

 Un questionario sul riformismo costituzionale

Se intendiamo la domanda in senso lato, ossia non solo riferita a riforme costituzionali in senso stretto, ma a riforme di impatto sulla Costituzione, è da rilevare l’esperienza dei comitati per referendum popolari abrogativi sulle leggi elettorali (sulla base dell’articolo 75 della Costituzione) che sono stati attivi sin dalla primavera 1990. Si è trattato di iniziative di cittadini, studiosi, parte delle forze politico-parlamentari, per superare gli assetti proporzionalistici ritenuti datati, in particolare dopo il 1989 il superamento delle divisioni ideologiche legate alla Guerra Fredda che avevano influenzato in modo rilevantissimo il sistema politico italiano. Vi sono confluiti all’epoca, in particolare, parti significative dell’associazionismo cattolico, dell’area della sinistra a cominciare dall’allora Partito democratico della sinistra (Pds) e di parte dell’area liberal-radicale di fronte a un blocco delle spinte di riforma in Parlamento. L’iniziativa ha ottenuto nel 1991, in un primo referendum approvato dal corpo elettorale, la riduzione a una delle preferenze esprimibili alla Camera dei deputati e nel 1993in un secondo, il cambiamento della legge elettorale politica col passaggio al Senato ad una formula elettorale per tre quarti uninominale maggioritaria e per il restante quarto proporzionale, che il Parlamento perfezionò ed estese poi alla Camera (c.d. leggi Mattarella, 276 e 277/1993). Sempre nel 1993 non si svolse un ulteriore referendum sulla legge elettorale comunale perché il Parlamento intervenne prima del suo svolgimento, introducendo l’elezione popolare diretta del sindaco con una legge majority assuring per i consigli comunali e provinciali (legge 81/1993). In seguito, su questa spinta, nel 1995 venne anche modificata la legge elettorale regionale (legge 43/1995), riforma completata con la revisione costituzionale del 1999 (legge costituzionale 1/1999) che introdusse l’elezione diretta del Presidente della Regione. Altre analoghe iniziative referendarie furono tentate in seguito, ma senza raggiungere il previsto quorum di partecipazione del 50 per cento più uno degli aventi diritto. Queste iniziative presupponevano altresì interventi sulla Parte Seconda della Costituzione in modo da modificare, in sintonia con le nuove leggi elettorali, anche la forma di governo, analogamente a quanto si era fatto in via legislativa per Comuni e in via legislativa e costituzionale per le Regioni. Le due iniziative più rilevanti, giunte sino al referendum confermativo previsto dall’art 138 Cost. (nel 2006 e nel 2016) furono però entrambe respinte dal corpo elettorale. Pertanto mentre sui livelli sub-nazionali si è realizzata una definitiva transizione maggioritaria, sia sul sistema elettorale sia sulla forma di governo l’evoluzione è rimasta incompiuta sul piano nazionale... (segue)



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