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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 Corte di Cassazione, Sentenza n. 5380/2023, responsabilità autonoma e diretta della struttura ospedaliera, pur in assenza dei presupposti per il riconoscimento della responsabilità del medico,in presenza di danni riconducibili all’inadempimento

Responsabilità sanitaria: responsabilità autonoma e diretta della struttura ospedaliera, pur in assenza dei presupposti per il riconoscimento della responsabilità del medico, in presenza di danni causalmente riconducibili all’inadempimento di obbligazioni poste in capo alla struttura

 

Corte Cass., 21 febbraio 2023, n. 5380

Pres. Travaglino, Est.-Graziosi – ASL Lecce (Avv. Vinci) c. Generali Italia Spa , Unipolsai Assicurazioni Spa  e a.a. (Avv.ti Marcuccio M. e R.)

 

Responsabilità sanitaria– Responsabilità della struttura ospedaliera in assenza di responsabilità dei sanitari – Inadempimento delle obbligazioni poste in capo alla struttura – Nesso di causalità – Responsabilità per insufficienza delle apparecchiature necessarie ad affrontare emergenze o complicanze prevedibili – Sussiste.

In tema di responsabilità civile per danni derivanti dall’esercizio di attività medico-chirurgica, la correttezza del comportamento tenuto dal medico, pur comportando il rigetto della domanda di risarcimento proposta nei suo confronti, non esclude la configurabilità di una responsabilità autonoma e diretta della struttura ospedaliera, ove il danno subito dal paziente risulti causalmente riconducibile all'inadempimento delle obbligazioni ad essa facenti carico, quali quelle relative all'insufficienza delle apparecchiature predisposte per affrontare prevedibili emergenze o complicazioni, ovvero al ritardo nel trasferimento del paziente presso un centro ospedaliero attrezzato (in particolare, nel caso di parto prematuro era stato accertato che l’inadeguatezza strutturale dell’ospedale ovvero l’omesso trasferimento di madre e figlio in struttura più attrezzata avevano agito in termini di concausa aggravatrice rispetto alla grave invalidità riscontrata nel minore alla nascita, ‘in misura preponderante riconducibile o comunque connessa alla prematurità del neonato’, dal momento che si trattava di paziente conclamatamente con gravidanza a rischio e pertanto ciò che viene in rilievo ai fini di una eventuale responsabilità, una volta esclusa quella dei sanitari, risiede nella previsione e nella gestione del parto stesso).

M.S.



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