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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 Corte di Cassazione, Sentenza n. 7117/2023, Profili di risarcibilità nella Dirigenza sanitaria: il demansionamento e l’onere probatorio per le tipologie di danno non patrimoniale

 

 

Corte Cass., Sez. lavoro, 9 marzo 2023, n. 7117

Pres. Manna, Rel. De Marinis – A.A. e B.B. c. ASL (omissis)

 

Dirigenza e professioni sanitarie – Attribuzione di nuove mansioni – Demansionamento- art. 2103 c.c. – Non si applica.

Mancanza elementi essenziali per il nesso eziologico – Rigidità onere della prova – Danno non biologico su beni immateriali – Danni non patrimoniali – Non risarcibilità.

 

Il ricorso depositato dai Dirigenti medici in Cassazione è stato costruito su due motivi.

Il primo motivo è basato sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c., imputando alla Corte territoriale di aver equiparato le mansioni di nuova assegnazione rispetto a quelle di vecchia provenienza, escludendo il demansionamento; il secondo motivo è fondato sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 2103 e 2697 c.c. e 115 c.p.c., lamentando l’incongruità logica e giuridica delle motivazioni espresse dalla Corte territoriale, finalizzate alla non ravvisisabilità del danno da demansionamento, nonché la non conformità a diritto della ritenuta inconfigurabilità in re ipsa del danno morale e del danno esistenziale.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarando infondati entrambi i motivi per le seguenti ragioni.

Preliminarmente, la Corte ha rilevato che nell’ambito della dirigenza sanitaria – inserita in un unico ruolo distinto per profili professionali e in un unico livello dal D. lgs. n. 502 del 1992, art. 15-ter e dall’art. 28, comma 6, del C.C.N.L. 8 giugno 2000 – l’inapplicabilità dell’art. 2103 c.c. è sancita, in via generale, dal D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 19, e trova origine nel fatto che la qualifica dirigenziale non esprime una posizione lavorativa caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensì esclusivamente l'idoneità professionale a ricoprire un incarico dirigenziale (v., ex aliis, Cass. n. 91/19).

Di conseguenza, non ha ritenuto configurabile né il danno da dequalificazione professionale né quello da perdita di chance. Parimenti, non ha considerato risarcibili, per difetto di allegazione e prova, il danno morale ed esistenziale.

Sul punto, infatti, le Sezioni Unite n. 26972 del 2008 hanno chiarito che mentre per il danno biologico l’accertamento medico-legale è il mezzo di prova al quale comunemente si ricorre, per il pregiudizio non biologico relativo ai beni immateriali vale il principio secondo cui il danneggiato dovrà allegare tutti gli elementi che nella concreta fattispecie siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto.

M.G.



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