Corte Cost., sent. 23 marzo 2023, n. 26
Pres. Sciarra, Est. Antonini – Regione Calabria (Avv. Marco Marazza e Franceschina Talarico)
Dirigenza sanitaria – Direttore sanitario – Direttore amministrativo – Legge regionale Calabria – Previsione della risoluzione automatica del rapporto in corrispondenza alla cessazione del Direttore generale – Contrasto con il principio di buon andamento – Illegittimità costituzionale.
Si dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 15, comma 5, secondo periodo della legge reg. Calabria n. 11 del 2004, in quanto stabilisce che gli incarichi di direttore sanitario e di direttore amministrativo delle aziende del servizio sanitario regionale “hanno comunque termine ed i relativi rapporti di lavoro sono risolti di diritto, nell’ipotesi di cessazione, per revoca, decadenza, dimissioni o qualsiasi altra causa, del direttore generale”.
Ebbene, tale norma lede il principio del buon andamento di cui all’art. 97, secondo comma, Cost., in quanto pregiudica l’esigenza di assicurare con continuità l’espletamento delle funzioni affidate a direttore sanitario e a quello amministrativo, ancorando l’interruzione anticipata dei relativi rapporti alla cessazione del direttore generale e dunque prescindendo dalla sussistenza di ragioni, da valutare con le garanzie del giusto procedimento, legate alle concrete modalità di svolgimento degli incarichi.
E. F.