Cass. civ. sez. III, ord., 11 gennaio 2023, n. 509
Pres. Travaglino G., Est. Pellecchia A.
Trattamento sanitario obbligatorio – Consenso informato – Necessario – Possibilità di prescindere dal consenso – Sussiste – Condizioni che consentono di intervenire senza consenso – Urgenza dell’intervento terapeutico – Mancata accettazione dell’intervento – Impossibilità di misure sanitarie extraospedaliere
Osserva la S.C. come l'ospedalizzazione in regime di Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO), finalizzata alla tutela della salute mentale del paziente, costituisca un evento intriso di problematicità, essendo associata ad una presumibile condizione di incapacità del paziente a prestare un valido consenso. Sebbene il paziente, dal punto di vista normativo, debba essere considerato, secondo una visione dicotomica, capace oppure incapace, la realtà clinica suggerisce che possano esistere degli spazi di autonomia e libertà decisionale residui anche in pazienti sottoposti a TSO.
In particolare, la Corte rileva che il TSO può essere legittimamente disposto solo dopo aver esperito ogni iniziativa concretamente possibile - sia pure compatibilmente con le condizioni cliniche, di volta in volta accertate e certificate, in cui versa il paziente ed ove queste lo consentano - per ottenere il consenso del paziente ad un trattamento volontario.
Se ciò non risulti possibile, si può intervenire con un trattamento sanitario obbligatorio anche a prescindere dal consenso del paziente, fermo restando il rispetto della specifica procedura richiesta dalla legge n. 833/1978, se sono contemporaneamente presenti tre condizioni: l'esistenza di alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici; la mancata accettazione da parte dell'infermo degli interventi terapeutici proposti; l'esistenza di condizioni e circostanze che non consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extra-ospedaliere.
G.C.