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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 TAR LAZIO, Sentenza n. 2923/2023, L’istanza di accesso alle telefonate effettuate alla centrale operativa del 118 nonché alle schede di intervento del Servizio 118

L’istanza di accesso alle telefonate effettuate alla centrale operativa del 118 nonché alle schede di intervento del Servizio 118: legittima l’ostensione se funzionale alla ricostruzione dei fatti relativi al sinistro purché non lesiva della riservatezza degli interessati.

 

TAR Lazio, Roma, sez. III-quater, 20 febbraio 2023, n. 2923

Pres. Quiligotti - Tua Assicurazioni S.p.A. (Avv. Francesco Napolitano) c. Azienda Regionale Emergenza Sanitaria - Ares 118 (Avv. Sandro Mento)

 

Diritto di accesso - Nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e la situazione che si intende tutelare – Necessario

Diritto di accesso – Sinistro stradale - Richiesta di accedere al numero telefonico del soccorritore rivoltosi al 118 -Richiesta finalizzata a ottenere elementi “estranei” ai fatti – Richiesta attinente a dati identificativi di soggetti terzi– Non è accoglibile

 

Diritto di accesso – Richiesta di accedere alla Scheda di Intervento – Informazioni scambiate tra Utente e Centrale Operativa – Funzionalità rispetto alla ricostruzione dei fatti relativi al sinistro – Va affermata

 

Diritto di accesso – Richiesta di accedere alla Scheda del Paziente – Documentazione clinica redatta in ambulanza (Scheda del Paziente) – Esigenza di bilanciamento – Va affermata

 

La Società assicurativa ricorrente., a seguito di richiesta di risarcimento danni pervenuta dal sig. C.V., formulava all’Ares 118 istanza di accesso agli atti ex artt. 22 e ss. l. 241/90 avente ad oggetto “copia della trascrizione di tutte le telefonate effettuate alla centrale operativa 118 in data 11/09/2017 a causa del sinistro, ovvero copia del file audio relativo alle stesse telefonate, nonché copia di intervento del Servizio 118 con evidenza anche del numero telefonico dell’utenza che ha chiamato il 118 e che ha prestato i primi soccorsi al sig. C.V.”

L’Ares 118 riscontrava l’istanza comunicando alla Compagnia Assicurativa di poter procedere alla trasmissione del file audio della chiamata ricevuta dalla centrale operativa, ma non della Scheda di intervento in quanto contenente dati particolari dell’interessato sig. C.V. né del numero di telefono del soggetto terzo intervenuto nel soccorso.

Di conseguenza, la Società assicurativa presentava ricorso al TAR chiedendo l’annullamento del diniego parziale di accesso argomentando con un unico motivo che la documentazione richiesta fosse strettamente correlata al diritto della Compagnia Assicurativa di ricostruire gli accadimenti tutelando la propria sfera giuridica patrimoniale.

Il Collegio ritenendo di aderire a un consolidato e condiviso orientamento della giurisprudenza amministrativa, ha stabilito che occorre tenere distinta la richiesta di accesso al numero telefonico del soggetto chiamante il servizio 118, da quella della Scheda di Intervento.

In particolare, ha rilevato che non vi è alcun nesso di strumentalità tra la richiesta di accesso al numero telefonico del soccorritore rispetto alla tutela dell’interesse dell’Assicurazione, quest’ultimo, infatti, è stato pienamente soddisfatto a seguito della trasmissione da parte della Centrale Operativa del 118 del file audio della telefonata, unico documento idoneo alla ricostruzione dei fatti.

 

Oltre a ciò, va evidenziato che l’Ares 118 non ha alcun titolo per trattenere i dati e le informazioni dei terzi, che restano estranei ai fatti in relazione ai quali veniva formulata l’istanza di accesso, che, pertanto, non potrebbe risalire all’identità del soggetto chiamante.

 

Per quanto attiene, invece, la Scheda di Intervento, qualora questa contenga lo scambio di informazioni fra utente e Centrale operativa e fra Centrale Operativa e Mezzo di soccorso, questa può essere consegnata perché funzionale alla ricostruzione dei fatti relativi al sinistro e non già a conseguire la conoscenza di dati relativi alla salute del sinistrato.

 

Al contrario, se la richiesta riguarda la Scheda del paziente contenente la documentazione clinica redatta in ambulanza e comprendente i cd. dati particolari (art. 9 GDPR), che rivelano lo stato di salute, l’orientamento sessuale, questa non può essere consegnata e l’interesse difensivo dell’Assicurazione dovrà essere di volta in volta bilanciato secondo i criteri di necessarietà, di indispensabilità e di parità di rango.

Ne consegue l’accoglimento del ricorso nei limiti di cui si è detto e per l’effetto l’Ares 118 veniva obbligata a procedere all’ostensione della documentazione richiesta, ed eventualmente procedere ad oscurare i dati relativi alla salute del soggetto soccorso.

S.d.G.



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