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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 TAR LAZIO, Sentenza n. 3980/2023, Aggiornamento della tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali: legittima la maggiorazione del prezzo parametrata ai costi delle sostanze e della loro preparazione

Aggiornamento della tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali: legittima la maggiorazione del prezzo parametrata ai costi delle sostanze e della loro preparazione, nonché ai diritti addizionali di chiamata notturna

 

TAR Lazio, Roma, sez. III Stralcio, 9 marzo 2023, n. 3980

Pres. V. Blanda, Est. F. Ferrazzoli

Vendita al pubblico dei medicinali - Aggiornamento della tariffa nazionale - Maggiorazione del prezzo dei farmaci connessa a variabili.

 

Costo delle sostanze – Costi di preparazione – Professionalità dei farmacisti – Servizi offerti in farmacia.

 

Servizio notturno – Remunerazione del servizio notturno – Capillare distribuzione del servizio farmaceutico – Incentivo all’operatività del presidio farmaceutico.

 

È legittimo il decreto del Ministero della Salute del 22 settembre 2017, recante “Aggiornamento della tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali”, con cui il Ministro della salute, in attuazione dell’articolo 125 del R.D. n. 1265/1934 (c.d. T.U.L.S.), ha adeguato la tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali alle fluttuazioni dei costi di produzione e alle prestazioni offerte, prevedendo in particolare, per i farmaci preparati in farmacia in modo estemporaneo e integrale ad uso umano e veterinario, un nuovo metodo di determinazione del prezzo che tenga conto “del costo delle sostanze, dei costi di preparazione, del costo dei recipienti e di eventuali supplementi relativi all’impiego di sostanze particolari, nonché della professionalità dei farmacisti” (art. 3).

 

La maggiorazione del prezzo dei medicinali, oltre a trovare fondamento nell’art. 31 del R.D.  n. 1706/1938 (recante “Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico”), risulta congrua - tenendo conto della retribuzione del personale e della maggiorazione, in particolare, corrisposta al farmacista che presti il servizio notturno - e razionale, in quanto conciliabile con le disposizioni (come quella di cui all’art. 11, comma 8, del D.L. n. 1/2012) che prevedono in capo alle farmacie il potere di praticare sconti sui prezzi di tutti i tipi di farmaci e prodotti venduti e pagati direttamente dai clienti e, più in generale, con le esigenze di liberalizzazione del prezzo del farmaco e dei prodotti venduti in farmacia.

 

La previsione di meccanismi di maggiorazione del prezzo dei medicinali connessi alla variabile del costo del lavoro del farmacista e della dislocazione territoriale della farmacia - che tengano conto, dunque, del servizio offerto e dei costi sostenuti da quest’ultima - sono inoltre funzionali alla capillare diffusione del servizio farmaceutico: senza di essi, infatti, “non sarebbe possibile garantire il diritto alla salute e si verificherebbe la concentrazione nelle zone più affollate e negli orari più redditizi”.

L’aggiornamento della tariffa prevista dal decreto in questione, pertanto, non dà luogo ad un trattamento differenziato ed ingiustificato in favore di alcuni operatori a detrimento di altri, introducendo, piuttosto, una forma di remunerazione per il servizio notturno che l’Autorità territoriale ha imposto al fine di garantire l’operatività del presidio farmaceutico durante la notte in tutte le zone.

C.V.S.



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