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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 Corte Costituzionale, Sentenza n. 181/2023, Illegittima la negazione dell’indennizzo in caso di danno permanente all’integrità psico-fisica derivante da vaccino non obbligatorio, ma raccomandato dalle autorità sanitarie

Pres. S. Sciarra S., Red. E. Navarretta

 

Danno da vaccinazione – Vaccinazione non obbligatoria ma raccomandata – Affidamento ingenerato da una campagna pubblica di sensibilizzazione - Diritto a ricevere un indennizzo – Mancata previsione – Violazione del dovere di solidarietà sociale ex art. 2 Cost. – Violazione del diritto alla salute ex art. 32 Cost. - Violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost. – Sussistono - Illegittimità costituzionale.

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), nella parte in cui non prevede il diritto a un indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, a favore di chiunque abbia riportato una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica a causa della vaccinazione – non obbligatoria, ma raccomandata dalle autorità competenti - contro il contagio da papillomavirus umano (HPV).

Come sottolineato dal Giudice delle leggi, tramite la campagna vaccinale l’autorità pubblica fa appello alla autodeterminazione dei singoli (o alla responsabilità genitoriale, ove si tratti di vaccinazioni raccomandate ai minori), ingenerando negli individui un affidamento nei confronti di quanto consigliato dalle autorità sanitarie. Di conseguenza, raccomandare e prescrivere finiscono per essere percepite dalla collettività quali azioni “egualmente doverose”.

La norma suddetta, omettendo di garantire un indennizzo in caso di danno da vaccino anti-HPV, oggetto di una prolungata e diffusa campagna di sensibilizzazione, viola gli artt. 2 e 32 Cost. che impongono allo Stato di non lasciare sprovvisto di tutele il singolo che subisca un danno permanente alla salute per essersi attenuto alla condotta richiesta dalle pubbliche autorità in vista di un interesse collettivo. La Corte ravvisa altresì un contrasto con il  principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost., dal momento che la negazione dell’indennizzo pregiudica irragionevolmente coloro che sono stati indotti a tenere un comportamento di utilità generale per ragioni di solidarietà sociale rispetto a chi, invece, ha agito in forza della minaccia di una sanzione.

G.C.



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