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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 Corte di Cassazione, Sentenza n. 25910/2023, Il danno da perdita di chance per le conseguenze negative dell’intervento di chirurgia estetica

Pres. Travaglino, Est. Rubino – G.P. (Avv. Mazzuca) c. Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico (omissis) (Avv. Tavazzi)

 

Intervento medico non riuscito – Danno patrimoniale – Perdita di chance – Prova del danno – Possibilità di conseguire un determinato risultato o bene – Dimostrazione della esistenza consistenza della possibilità perduta – Accertamento del nesso causale fra condotta colpevole ed evento di danno.

Posto che la chance non è una mera aspettativa di fatto, bensì deve tradursi nella concreta ed effettiva possibilità di conseguire un determinato risultato o un certo bene giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, e che la sua perdita configura un danno concreto ed attuale commisurato alla possibilità perduta del risultato sperato, la prova del danno da perdita di chance si sostanzia: 1. Nella dimostrazione della esistenza e della apprezzabile consistenza di tale possibilità perduta, da valutarsi non in termini di certezza, ma di apprezzabile probabilità, prova che può essere data con ogni mezzo, e quindi anche a mezzo di presunzioni; 2. Nell’accertamento del nesso causale tra la condotta colpevole e l’evento di danno. Di tal che il nesso tra condotta ed evento si caratterizza, nel territorio della perdita di chance, per la sua sostanziale certezza eziologica (cioè dovrà risultare causalmente certo che, alla condotta colpevole, sia conseguita la perdita di quella migliore possibilità), mentre l’incertezza si colloca esclusivamente sul piano eventistico (è incerto, in altri termini, che, anche in assenza della condotta colpevole, la migliore possibilità si sarebbe comunque realizzata).

Questo è quanto ribadito dalla Cassazione, con ordinanza n. 25910 del 2023.

Nel caso di specie, una donna era stata sottoposta a un intervento di mastectomia con contestuale ricostruzione del seno. L’operazione, però, non aveva buon esito e, a causa di un’infezione, la paziente veniva nuovamente operata per l’asportazione chirurgica delle protesi mammarie. Agiva quindi in giudizio, nei confronti della struttura sanitaria, domandandone la condanna al risarcimento del danno. Avverso la pronuncia della Corte d’appello di Bologna, che aveva confermato la sentenza con cui il giudice di prime cure aveva accolto solo parzialmente la domanda, proponeva poi ricorso per cassazione.

Nel rigettare la domanda di risarcimento del danno da perdita chance – in relazione a guadagni futuri – il provvedimento impugnato non si conforma al diritto, poiché ritiene che la valutazione in termini di danno risarcibile della chance debba essere compiuta col metro della certezza e non piuttosto con quello della possibilità qualificata secondo i canoni della apprezzabilità, serietà, consistenza, così confondendo, sovrapponendoli, il piano della causalità con quello dell’evento di danno.

S.C.



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