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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 TAR LAZIO, Sentenza n. 12013/2023, Sull’accesso civico generalizzato ai dati sanitari e il limite della loro elaborazione da parte dell’amministrazione pubblica

Pres. M.C. Quiligotti, Est. F. Ferrazzoli – Lo. Me. (Avv. L. Melacarne) c. Ministero della salute (Avvocatura Generale dello Stato)

 

Accesso civico generalizzato - Dati delle persone vaccinate e decedute– Diniego per attività di elaborazione non dovuta – Possibilità di estrarre i dati tramite semplice interrogazione delle banche dati – Illegittimità del diniego.

La sentenza del T.a.r. Lazio annotata affronta un contenzioso in tema di accesso civico generalizzato ai dati di soggetti vaccinati e deceduti negli anni 2020, 2021, 2022.

Il ricorso presentato da un avvocato contro il Ministero della Salute aveva ad oggetto l’accertamento del diritto di accedere ai dati sanitari riferiti al «numero di soggetti, nonché la relativa età media, ai quali sia stata somministrata la prima dose di vaccino nel periodo 27/12/2020 – 26/12/2021 e che siano deceduti entro 14 giorni dalla somministrazione della dose (ossia nel periodo 27/12/2020 – 09/01/2022) per qualunque motivo, non necessariamente riconducibile alla somministrazione del vaccino».

La richiesta era stata formulata come istanza di accesso civico generalizzato ai sensi dell’art. 5, comma 2, D. Lgs. n. 33/2013 e motivata [n.d.r. seppure per tale tipologia di accesso non vi sia alcun obbligo in tale senso] dalla necessità di conoscere i dati per valutare al meglio gli eventi avversi potenzialmente derivanti dalle vaccinazioni, incrociandoli con altri dati statistici.

Il ricorrente contestava in giudizio che il Ministero non fosse in possesso di tali dati, come invece era stato affermato dalla Direzione Generale della prevenzione sanitaria.

Oltre a negare che tali dati fossero accessibili, il Ministero qualificava l’attività come “elaborazione”, attività che non potrebbe essere richiesta all’amministrazione.

Aderendo all’attuale orientamento giurisprudenziale (cfr., ex plurimis, Cons. St., ad. plen., 2 aprile 2010, n. 10; Cons. St., sez. I, 30 marzo 2021, n. 545), il T.a.r. osserva anzitutto che il diritto di accesso civico generalizzato realizza l’ampia diffusione dei dati, documenti e informazioni, anche in funzione di un controllo generalizzato sull’azione dell’amministrazione pubblica, seppure nei limiti della garanzia degli interessi pubblici e privati che da tale accesso potrebbero essere pregiudicati (cfr. ex plurimis, Cons. St., sent., 4 gennaio 2021, n. 60). 

Nell’argomentare la fondatezza del ricorso il T.a.r. richiama inoltre la disciplina dell’Anagrafe nazionale vaccini istituita presso il Ministero della salute, sottolineando che il D. M. 17 settembre 2018, il relativo allegato A, e il d. l. 14 gennaio 2021, n. 2 prevedono «espressamente l’inserimento nel database dell’ANV dei dati relativi alle somministrazioni di massa dei vaccini anti Covid-19, aggiornati con frequenza giornaliera», ivi inclusi la data di nascita, la data di accesso, la vaccinazione, la dose di vaccinazione e la data di effettuazione. Ciò renderebbe evidente che il Ministero possiede i dati richiesti dal ricorrente «che dunque dovranno essere ostesi, previo oscuramento delle generalità dei singoli individui».

Nel dichiarare la fondatezza del ricorso il T.a.r. afferma che solo nelle ipotesi in cui «il programma del data base non permetta di acquisire i dati in contestazione attraverso una semplice interrogazione, cioè attraverso un adempimento che sembra effettivamente implicare un’attività veramente minima, dovranno comunque essere consegnati: l’elenco dei cittadini vaccinati (previo oscuramento delle generalità), l’elenco delle date di nascita, l’elenco delle dosi somministrate, l’elenco delle date in cui sono state somministrate, l’elenco dei decessi con indicazione della data in cui sono avvenuti».

Nell’affrontare la questione della negazione dell’accesso civico generalizzato – motivata dal Ministero sulla presunta necessità di svolgere un’attività di elaborazione non dovuta – il T.a.r. offre una chiara distinzione tra attività che implica elaborazione e attività che invece non può essere negata, se è possibile fornire al richiedente l’elenco dei dati in possesso dell’amministrazione.

L’ostensione dei dati relativi all’età media viene invece negata dal T.a.r. affermando che «il dato relativo all’età media è «sicuramente oggetto di rielaborazione», richiamando la giurisprudenza sul limite dell’elaborazione dei dati (T.a.r. Lombardia, Brescia, 3 dicembre 2021, n. 1015), senza tuttavia chiarire in che termini nel caso di specie il calcolo dell’età media comporti un onere aggiuntivo di elaborazione dati in capo all’amministrazione.

In conclusione, il T.a.r. Lazio accoglie il ricorso, annullando il diniego del Ministero e ordinando l’esibizione della documentazione nei limiti dell’attività che non richiede alcuna elaborazione dei dati.

A.Ca.



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