Pres. Lucia Tria, Cons. Roberto Riservo, Cons. Francescopaolo Panariello, Cons. Fabrizio Amendola, Cons. Gualtiero Michelini
Lavoro notturno – Esonero - Lavoratore con a carico una persona con disabilità - L. 104/1992 – Accertamento stato gravità handicap – Non necessario – Accertamento dell’effettiva assistenza sistematica e adeguata da parte del lavoratore – Non necessario.
Con l’ordinanza n. 366/2019 la Corte Suprema di Cassazione - Sez. Lavoro ha confermato la decisione dalla Corte di Appello di Milano che aveva dichiarato che per la fruizione del beneficio dell'esenzione dal lavoro notturno è necessario che il lavoratore abbia a carico un familiare disabile, anche con handicap non grave.
La società soccombente ha proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi.
Con il primo motivo, il ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 53 L. 151/2002 e 11 D.lgs. 66/2003, anche in relazione all’art. 3 e 33 della L. 104/1992 in quanto non acclarata lo stato di gravità dell’handicap del familiare a carico.
Con il secondo motivo si lamenta la mancata prova dell’assistenza sistematica e adeguata prestata dal lavoratore in favore del disabile.
Il Collegio giudica il primo motivo di ricorso infondato in quanto dal disposto testuale dell’art. 11, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 8.4.2003 n.66 si evince che il lavoratore potrà beneficiare dell’esonero dall’obbligo del lavoro notturno avendo, appunto, a carico un familiare disabile e a nulla rileva se si tratti di una situazione di disabilità grave o meno, ma la circostanza rilevante è proprio “l’essere a carico” del lavoratore il disabile.
Anche il secondo motivo è inammissibile secondo la Corte in quanto, seppur sotto altra veste, ripropone l’assunto relatvo all’accertamento di un’assistenza qualificata effettivamente garantita alla persona disabile.
S.d.G.