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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 TAR LAZIO, Sentenza n. 18751/2023, Il rigetto dell’istanza di accreditamento presuppone una concreta verifica del fabbisogno assistenziale

Pres. M. C. Quiligotti, Est. S. Piemonte

 

Improcedibilità richiesta di accreditamento – Illegittimità – Difetto di istruttoria – Mancata verifica di funzionalità della struttura da accreditare rispetto al fabbisogno assistenziale – Art. 8-quater d.lgs n. 502/1992 – Fabbisogno assistenziale come limite qualitativo e funzionale per l'accertamento delle qualità dell'offerta assistenziale.

La controversia de qua ha ad oggetto l’impugnazione, da parte di una società deputata alla gestione di un presidio sanitario, del provvedimento regionale dichiarativo dell’improcedibilità dell’istanza di accreditamento per la branca “Laboratorio di analisi” presentata dalla ricorrente.

Dopo aver ricostruito il quadro vigente in materia, il Collegio (sulla scorta di quanto già affermato dalla stessa Sezione con sentenza n. 1483/2022) evidenzia che, ai fini dell’accreditamento, il fabbisogno assistenziale di cui all’art. 8-quater del d.lgs. n. 502/1992 non può rappresentare un rigido limite quantitativo e di contingentamento, dovendo piuttosto costituire un parametro di verifica qualitativa e funzionale dell'offerta assistenziale dei newcomers: una volta compiuta la scelta di ricorrere alla sussidiarietà orizzontale in determinati settori al fine di migliorarne l'offerta assistenziale, il mercato deve infatti restare periodicamente aperto alla selezione dei migliori, alla verifica dei soggetti già accreditati e all'ingresso di chi dimostri superiori qualità.

Le Regioni devono dunque interpretare il “fabbisogno di assistenza” in una prospettiva di efficienza e di migliore allocazione delle risorse pubbliche disponibili, così da non limitare ingiustificatamente la libertà di iniziativa economica mediante l’introduzione di indebite restrizioni quantitative al numero di operatori.

Sulla scorta di tali principi, il Collegio ritiene dunque carente l’istruttoria svolta nel caso di specie dalla Regione, evidenziando come il parere non favorevole sulla verifica di funzionalità posto a fondamento del provvedimento gravato fosse stato emesso avendo (unicamente) a riferimento il fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale risalente a diversi anni prima, in violazione del consolidato principio che impone invece all’Amministrazione di accertare il reale fabbisogno di assistenza per le attività specialistiche offerte dalla richiedente, sulla base di dati reali e concreti, suscettibili di controllo giudiziale, individuabili nella composizione della popolazione, nell’entità della domanda di prestazioni, nella strutture presenti sul territorio e nell’effettiva capacità delle stesse di far fronte alla domanda di assistenza.

Il T.A.R accoglie dunque il ricorso, ritenendo il provvedimento viziato per difetto di istruttoria e di motivazione.

C.V.S.



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