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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 TAR LAZIO, Sentenza n. 18504/2023, Sui requisiti per la fruibilità di prestazioni assistenziali presso centri di altissima specializzazione all’estero

Pres. M. C. Quiligotti – Omissis (avv.ti M. Gambardella, F. Gambardella) – c. Asl Roma2 (avv. F. Dell’Orso)

 

Fruibilità prestazioni assistenziali presso centri di altissima specializzazione all’estero – requisiti – prestazioni non ottenibili in Italia tempestivamente o in forma adeguata – requisito dell’adeguatezza assente in base alle evidenze scientifiche – illegittimità del diniego – riconosciuta – accoglimento del ricorso.

Il TAR ha dichiarato l’illegittimità del provvedimento negativo emesso dall’ASL a seguito della richiesta di autorizzazione presentata dal ricorrente per la fruizione di prestazioni assistenziali in forma indiretta presso centri di altissima specializzazione all’estero ai sensi del DM 03/11/1989.

Preliminarmente il Collegio ha ricordato che la legge 23 ottobre 1985, n. 595 all’art. 3 prevede che con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, previo parere del Consiglio superiore di sanità, sono previsti i criteri di fruizione, in forma indiretta, di prestazioni assistenziali presso centri di altissima specializzazione all'estero in favore di cittadini italiani residenti in Italia, per prestazioni che non siano ottenibili nel nostro Paese tempestivamente o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico.

Secondo il richiamato DM è poi considerata

-        “prestazione non ottenibile tempestivamente in Italia” la prestazione per la cui erogazione le strutture pubbliche o convenzionate con il Servizio sanitario nazionale richiedono un periodo di attesa incompatibile con l'esigenza di assicurare con immediatezza la prestazione stessa, ossia quando il periodo di attesa comprometterebbe gravemente lo stato di salute dell'assistito ovvero precluderebbe la possibilità dell'intervento o delle cure;

-        «prestazione non ottenibile in forma adeguata alla particolarità del caso clinico» la prestazione garantita ai propri assistiti dall’autorità sanitaria nazionale del Paese nel quale è effettuata che richiede specifiche professionalità ovvero procedure tecniche o curative non praticate, ma ritenute, in base alla letteratura scientifica internazionale, di efficacia superiore alle procedure tecniche o curative praticate in Italia ovvero realizzate mediante attrezzature più idonee di quelle presenti nelle strutture italiane pubbliche o accreditate dal servizio sanitario nazionale.

Nel caso sottoposto all’attenzione del TAR le prestazioni ottenibili all’estero non sono state ritenute fruibili in modo adeguato con particolare riferimento alla particolarità del caso clinico che richiedeva una procedura che non risulta praticata in Italia ma che, invece, sulla base di evidenze scientifiche, risulta di efficacia superiore rispetto alla terapia ottenibile dall’assistito presso le strutture del SSN o convenzionate con esso.

A.C.



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