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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 Corte di Cassazione, Sentenza n. 31058/2023, Irrilevanti le condizioni di comorbilità del paziente ai fini della determinazione responsabilità dei sanitari

Pres. G. Travaglino - Est. E. Iannello.

 

Responsabilità medica – concorso di cause naturali e umane nella causazione dell’evento lesivo – condotta omissiva dei sanitari costituisce concausa determinante – irrilevanza delle condizioni patologiche preesistenti ai fini della determinazione e commisurazione della responsabilità dei sanitari – principio dell’equivalenza causale – i sanitari rispondono per intero delle conseguenze lesive – rigettato.

 

Nella fattispecie, la Corte ha esaminato il ricorso proposto da una struttura sanitaria avverso la sentenza di appello che aveva accolto le domande risarcitorie dei familiari di un paziente ricoverato per un ictus cerebrale e deceduto, dopo le dimissioni dalla struttura, a causa di un secondo episodio ischemico. In particolare, i congiunti sostenevano che il secondo, e più grave, attacco ischemico si sarebbe potuto evitare, con alta probabilità, se i sanitari non avessero omesso le cure necessarie nei tempi e nei modi adeguati.

Pur essendo il paziente già affetto da un complesso invalidante derivante da pregresse comorbilità, la condotta dei sanitari ha costituito - alla luce delle valutazioni del CTU richiamate dal secondo giudice - una concausa dell’evento di rilievo determinante, dal momento che se i sanitari avessero posto in essere il comportamento alternativo corretto, il decesso non si sarebbe verificato secondo il "più probabile che non".

Nel confermare la sentenza del giudice d’appello, la Corte evidenzia che le condizioni patologiche preesistenti, che costituiscono concause dell'evento, sono irrilevanti agli effetti della determinazione e commisurazione della responsabilità. Infatti, in base al principio dell'equivalenza causale, l'autore del comportamento imputabile risponderà per intero delle conseguenze derivanti dall'evento lesivo, ancorché a quest'ultimo abbia concorso, sia pure con rilievo preponderante, la causa naturale preesistente (principio del nothing or all o thin skull rule).

G.C.



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