Negli anni passati – in un’epoca in cui la giurisdizione amministrativa pareva non dare sufficienti garanzie sull’efficacia degli strumenti di tutela di tali posizioni soggettive – la Corte di Cassazione aveva coniato la formula dei “diritti inaffievolibili”, cioè di diritti non degradabili dal potere pubblico. Basti rammentare il 1979, anno del leading case, relativo ad un’azione di danno temuto per la costruzione di un impianto di depurazione nel golfo di Napoli: in quella occasione la Corte di Cassazione affermò la natura assolutamente incomprimibile dei diritti fondamentali della persona, i quali non possono essere compressi o affievoliti per effetto dell’esercizio del potere pubblico (Cass. Sezioni unite, 9 marzo 1979, n. 1463; v. anche la coeva sentenza, 6 ottobre 1979, n. 5172, con riferimento al diritto ad un ambiente salubre). L’eventuale attività amministrativa, incidente su tali posizioni soggettive, seppure formalmente espressa nell’adozione di un provvedimento amministrativo, sarebbe stata di fatto una attività materiale. Una riproposizione di tale ricostruzione si è avuta con l’ordinanza n. 6218 del 21 marzo 2006, con cui le Sezioni unite della Corte di Cassazione hanno ribadito la natura di diritto fondamentale del diritto alla salute, rispetto al quale la Pubblica Amministrazione è priva di qualunque potere di affievolimento della relativa posizione soggettiva… (segue)