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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 TAR LAZIO, Sentenza n. 5659/2024, Sospensione cautelativa del titolo autorizzatorio e di accreditamento istituzionale: il potere discrezionale della Regione

Pres. M.C. Quiligotti- Est. R. Vitanza - Casa di cura Santa Famiglia (avv. A. Tombolini) – c. Regione Lazio (avv. R. Barone) – nei confronti del Ministero della Salute (Avv. generale dello Stato) e della Asl Roma 1 (avv.ti G. Di Gregorio, A. Mollo) e Asl Roma 4 (non costituita in giudizio).

Provvedimenti di autorizzazione e accreditamento – Carenza requisiti minimi – Sospensione cautelativa – Potere discrezionale della Regione – Riconosciuto.

Con la sentenza in epigrafe il TAR Lazio ha respinto la richiesta di annullamento, promossa dalla struttura sanitaria ricorrente, dei provvedimenti di sospensione cautelativa del titolo autorizzatorio e del titolo di accreditamento disposta fino ad avvenuta dimostrazione del possesso dei requisiti minimi.

La controversia ha avuto origine dalla morte di una paziente presso la struttura sanitaria ricorrente, a cui aveva fatto seguito una visita ispettiva del Ministero della Salute che aveva rilevato la non conformità ai requisiti autorizzativi e di accreditamento da parte della struttura sanitaria, ricorrente nel giudizio. In particolare, si rilevava la carenza dei requisiti organizzativi, documentali e tecnologici e, per tale ragione, la Regione Lazio adottava il provvedimento inibitorio a dimostrazione della rilevanza degli interessi pubblici coinvolti e della gravità delle mancanze rilevate.

Avverso il provvedimento di sospensione cautelativa veniva, quindi, promosso il giudizio ricorso al TAR che, tuttavia, ha

ritenuto il ricorso infondato specificando, inter alia, che le amministrazioni regionali e sanitarie, date le rispettive competenze, “esercitano una potestà programmatoria caratterizzata da ampia discrezionalità”.

Infatti, come chiarito nella decisione dell’adunanza plenaria del Consiglio di Stato, n. 4 del 2012, richiamata dal Collegio, le scelte finalizzate al buon funzionamento dell’organizzazione sanitaria devono tener conto di una serie di interessi coinvolti, come l’interesse pubblico al contenimento della spesa, il diritto degli assistiti alla fruizione di prestazioni sanitarie adeguate e le legittime aspettative imprenditoriali degli operatori privati, oltre alla tutela della salute dei cittadini. Tali scelte implicano l’attribuzione di poteri di monitoraggio, controllo, di ispezione, anche di natura sanzionatoria.

Per tale ragione il Collegio non ha condiviso la lamentata violazione dell’art. 17, n. 5 della LR n. 20/2019, che prevede che la sospensione dell’esercizio in via cautelare può essere adottata solo nel caso di provvedimenti sanzionatori di rilevanza penale o amministrativa decisi dall’autorità giudiziaria.

Nel caso di esame il provvedimento di sospensione, invece, è stato assunto dopo un’accurata istruttoria amministrativa che ha dimostrato la mancanza dei requisiti previsti per il rilascio del titolo autorizzatorio e di accreditamento istituzionale.

Inoltre, indipendentemente da quanto espresso nel testo della legge regionale, tale potere trova la sua legittimità in una fonte legislativa statale in quanto l’8- octies, co. 3, lett. a), del d.lgs. 502/1992, dispone che le regioni, in attuazione dell’atto di indirizzo e coordinamento, determinano entro sessanta giorni “le regole per l’esercizio della funzione di controllo esterno e per la risoluzioni di eventuali contestazioni, stabilendo le relative penalizzazioni”.

C.C.



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