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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 TAR LAZIO, Sentenza n. 3999/2024, La risarcibilità del danno derivante dall’illegittimo rigetto dell’istanza di accreditamento

Pres. M. C. Quiligotti, Est. F. Ferrazzoli – Laboratorio analisi cliniche Alessandra s.r.l. (avv. A. Scarnati e G. Mormandi) c. Regione Lazio (avv. R. Barone) e c. ASL Roma 1 (avv. G. Di Gregorio e A. Mollo)

 

Accreditamento istituzionale – Diniego – Accertata illegittimità – Risarcimento del danno – Requisiti - Spettanza del bene della vita – Non sussiste – Discrezionalità dell’Amministrazione – Verifica del fabbisogno.

 

Quantificazione del danno – Assegnazione del budget - Art. 8-quater comma 2 del d.lgs. n. 502/1992 – Discrezionalità dell’Amministrazione – Esigenze del territorio.

 

La controversia trae origine dall’annullamento, in un precedente giudizio, del provvedimento di diniego al rilascio dell’accreditamento istituzionale richiesto dalla struttura ricorrente.

All’esito della controversia la struttura - dopo aver agito in ottemperanza per far fronte all’inerzia della Regione e aver ottenuto il rilascio dell’accreditamento istituzionale temporaneo ai soli fini e per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei risultati raggiunti – domanda, nel giudizio de qua, il risarcimento dei danni subiti in relazione all’illegittimo provvedimento adottato dall’Amministrazione resistente e annullato dal giudice amministrativo.

Segnatamente, la ricorrente assume che il danno patrimoniale emergente dovrebbe essere quantificato tenendo conto del budget assegnatole dalla Regione nell’anno precedente a quello di presentazione dell’istanza di accreditamento, rapportato agli anni successivi e rivalutato sulla base dei tassi di inflazione annuali determinati dall’Istat.

Nel respingere il ricorso, il T.A.R. – dopo essersi soffermato preliminarmente sulla natura aquiliana della responsabilità in cui incorre l'Amministrazione per l'esercizio delle funzioni pubbliche e sui requisiti necessari affinchè sorga un obbligo risarcitorio in capo a quest’ultima (la presenza di una condotta imputabile, il danno ingiusto, il nesso di causalità e l'elemento soggettivo) – evidenzia come nel caso di specie non sia stata provata la spettanza del bene della vita, essendo l’Amministrazione tenuta all’aggiornamento del piano di fabbisogno e, solo all’esito di tale nuova valutazione - qualora accerti la sussistenza di carenze nella disciplina specialistica oggetto di istanza – tenuta al rilascio di nuovi accreditamenti.

Non vi è infatti – prosegue il Collegio - alcun automatismo tra il conseguimento di un provvedimento positivo di accreditamento e l’avvenuto annullamento del provvedimento di diniego dell’accreditamento da parte di una sentenza, dal momento che il rilascio dell’accreditamento dipende da una serie di verifiche circa il possesso dei requisiti previsti dall’ordinamento giuridico nazionale e regionale.

I giudici evidenziano inoltre che – contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente - l’accreditamento non comporta necessariamente l’assegnazione di un budget, come precisa l’art. 8-quater comma 2 del d.lgs 502/92 (ai sensi del quale “La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui agli art. 8 quinquies”) e come affermato anche dalle S.U. con la sentenza n. 35092/2023, assolvendo la Regione a una funzione meramente programmatoria, da cui discende l’assegnazione alle Asl del budget complessivo per l’acquisto di servizi e prestazioni sanitarie, successivamente

ripartito dalle Asl medesime tra le varie strutture sanitarie in considerazione delle esigenze del territorio.

C.V.S.



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