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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 Tribunale, , Ordinanza del 17/01/2024, Fine vita: questione di legittimità costituzionale dell’art. 580 c.p.

Giudice Agnese Di Girolamo - C.M. (Avv.ti Filomena Gallo e Maria Elisa D’Amico), L.C. (Avv. Rocco Berardo) e M.F. (Avv.ti Francesca Re e Francesco Di Paola)

 

Aiuto al suicidio – Corte cost. n. 242/2019 – Requisiti di non punibilità – Requisito della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale – Mancanza del requisito - Presenza delle altre condizioni prescritte – Contrasto con il principio di uguaglianza – Contrasto con il principio di dignità - Dubbio di legittimità costituzionale.

 

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, con il provvedimento del 17 gennaio 2024, a fronte della richiesta di archiviazione presentata dalla Procura di Firenze, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo 580 codice penale, così come modificato dalla sentenza n. 242 del 2019 della Corte costituzionale, nella parte in cui richiede che la non punibilità di chi agevola l’altrui suicidio sia subordinata alla circostanza che l’aiuto sia prestato a una persona «tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale», per contrasto con gli articoli 2, 3, 13, 32 e 117 della Costituzione, quest’ultimo in riferimento agli articoli 8 e 14 della Convenzione EDU.

Nel caso di specie, noto alle cronache, il procedimento era stato avviato nei confronti di tre soggetti per il contributo offerto nell’accompagnare un uomo di quarantaquattro anni, affetto da sclerosi multipla, in una clinica svizzera a porre in essere il suicidio assistito.

Secondo il giudice, il requisito costituito dalla necessità che la persona sia “tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale”, «segna, se letto in negativo, il confine tra l’area di liceità e l’area tuttora coperta dal divieto di aiuto al suicidio, e pertanto costituisce un limite per la persona che desidera morire avvalendosi dell’aiuto altrui, in quanto disincentiva, tramite minaccia della sanzione penale, i terzi che intendessero apportare tale aiuto».

La disciplina vigente, in questa prospettiva, appare in contrasto con i principi costituzionali, con i diritti garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e con il principio di dignità.

S.C.



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