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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 Corte di Giustizia, Sentenza del 29/02/2024, Sulla possibilità per gli Stati membri di vietare il servizio di vendita di medicinali fornito da un sito web

Pres. A. Prechal, Rel. N. Wahl

Vendita a distanza al pubblico di medicinali non soggetti a prescrizione medica – Servizio web per il contatto fra farmacisti e clienti per la vendita online – Servizio della società dell’informazione - Divieto da parte dello Stato – Condizioni.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, chiamata a pronunciarsi, da un lato, sui servizi offerti della società dell’informazione e, dall’altro, sulla vendita a distanza di medicinali, ha chiarito le condizioni in presenza delle quali uno Stato membro può vietare il servizio fornito da un sito web che mette in contatto farmacisti e clienti.

La domanda pregiudiziale era stata sollevata, dalla Corte d’appello di Parigi, nell’ambito di un giudizio relativo alla legittimità del servizio fornito da un sito internet che consentiva di acquistare, dai siti web delle farmacie aderenti, medicinali non soggetti a prescrizione medica. In particolare, attraverso il sito web in questione, il cliente selezionava il medicinale da acquistare, l’ordine veniva poi trasmesso alle farmacie ospitate dal sito web e il pagamento del prezzo di acquisto avveniva su un apposito conto attraverso un sistema unico comune a tutte le farmacie.

Secondo la Corte, l’art. 1, punto 2, direttiva 98/34/CE e l’art. 1, par. 1, lettera b), direttiva (UE) 2015/1535, devono essere interpretati nel senso che un servizio fornito su un sito web consistente nel mettere in contatto farmacisti e clienti per la vendita, a partire dai siti di farmacie che hanno aderito a tale servizio, di medicinali non soggetti a prescrizione medica, rientra nella nozione di «servizio della società dell’informazione», ai sensi di tali disposizioni.

L’articolo 85 quater, direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri possono, sul fondamento di tale disposizione, vietare la fornitura di un servizio consistente nel mettere in contatto, tramite un sito web, farmacisti e clienti per la vendita, a partire dai siti di farmacie che hanno aderito a tale servizio, di medicinali non soggetti a prescrizione medica, qualora risulti, tenuto conto delle caratteristiche di detto servizio, che il prestatore del medesimo servizio procede esso stesso alla vendita di siffatti medicinali senza esservi autorizzato o legittimato dalla normativa dello Stato membro nel cui territorio è stabilito.

Gli Stati membri non possono, invece, vietare il servizio fornito da un sito web che si limita a mettere in contatto farmacisti e clienti, da intendersi, dunque, come «servizio della società dell’informazione» di cui sopra.

F.L.



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