Pres. R.E. Ianigro, Est. S. De Mattia – Farmacia “La Rotonda”(avv.ti G.G. Bacigalupo, L. Giordani e S. Lucidi) c. ASUR Marche - Area Vasta n. 2 e Regione Marche (avv. L. Simoncini) e Comune di Senigallia (avv. L. Amaranto) e Gestione Liquidatoria della soppressa ASUR Marche (avv. C. Pesarini) – nei confronti di Ordine dei farmacisti della Provincia di Ancona e di Farmacia Manocchi Carloni (avv.ti C. Canafoglia e S. Menditto).
Farmacia succursale – Art. 117 del R.D. n. 1265 del 1934 – Assegnazione mediante pubblico concorso – Partecipazione di tutti i titolari delle farmacie regolarmente in esercizio nel comune – Mutamento della situazione di fatto rispetto a quella precedentemente esistente – Atti di nuova pianificazione – Obbligo di indire una nuova procedura di evidenza pubblica – Principio di concorrenza – Par condicio.
Il giudizio de qua trae origine dall’impugnazione, da parte della farmacia ricorrente (da poco in esercizio nel comune interessato), di diversi provvedimenti recanti il diniego di soppressione e di assegnazione mediante pubblico concorso dell’unica farmacia succursale presente nel territorio comunale (collocata nella medesima area di pertinenza della farmacia assegnata alla ricorrente), istituita ex art. 116 del R.D. n. 1265 del 1934 (c.d. T.U.L.S.) e affidata in gestione da diversi anni alla farmacia controinteressata, titolare di un’altra sede presente nel territorio comunale.
La ricorrente domanda, inter alia, l’indizione da parte della Regione di un nuovo concorso pubblico per l’assegnazione della farmacia succursale, al fine di consentire a tutte le farmacie allo stato esistenti sul territorio – e dunque anche alla ricorrente medesima – di partecipare alla procedura, assumendo in buona sostanza che l'assegnazione della succursale, ai sensi dell’art. 117 del T.U.L.S., deve avvenire tramite concorso pubblico tra tutti “i titolari delle farmacie regolarmente in esercizio nel comune, sede della stazione o luogo di cura”, mentre nel caso de qua la circostanza che l’unico concorso bandito fosse risalente a diversi anni prima (più di venti) avrebbe precluso la corretta applicazione di tale disposizione normativa.
L’Amministrazione resistente ritiene, invece, non sussistenti i presupposti per l’indizione di un nuovo concorso, atteso che quello espletato diversi anni prima avrebbe assegnato la sede succursale in via definitiva, come stabilito dall’art. 1 del relativo bando e che, a valle dell'individuazione dell'assegnatario, la farmacia succursale sarebbe sino ad allora stata stagionalmente – ed automaticamente - autorizzata all'apertura di anno in anno in base alla normativa vigente.
Dopo aver ricordato che l’istituzione di una farmacia succursale è frutto di una scelta discrezionale dell’Amministrazione ed è legata essenzialmente al dato demografico - ovvero quello dell’afflusso della popolazione non residente, in determinate stagioni dell’anno, nelle località definite come “stazioni di cura” - il Collegio evidenzia che il dettato dell’art. 117 del T.U.L.S. sancisce in modo netto e inequivoco il carattere obbligato e inderogabile del metodo concorsuale.
Nella specie – proseguono i giudici – non risulta legittima la scelta, operata a monte dall’Amministrazione resistente, di non indire una pubblica selezione per l’assegnazione della sede a fronte dell’incontestabile mutamento dell’assetto del servizio farmaceutico sul territorio [derivante dall’apertura di nuove farmacie tra cui quella ricorrente, che peraltro ha più volte manifestato il proprio interesse a concorrere per l’assegnazione di detta sede succursale] e l’intervenuta modifica della pianta organica.
Nel caso de qua, secondo il Collegio, sono infatti mutati i presupposti in base ai quali era stato bandito il concorso ormai venti anni prima, i cui effetti non possono dunque ritenersi cristallizzati pur a fronte della sopravvenuta situazione fattuale.
In presenza, dunque, di un mutamento della situazione di fatto rispetto a quella esistente all’atto del rilascio delle precedenti autorizzazioni, derivante da presupposti atti di nuova pianificazione, sorge in capo all’Amministrazione l’obbligo di indire una nuova procedura di evidenza pubblica.
C.V.S.