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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 Corte di Cassazione, Ordinanza n. 5048/2024, Il giudice può imporre al datore di lavoro pubblico l’assunzione del lavoratore disabile iscritto nelle liste di avviamento obbligatorio

Pres. Annalisa di Paolantonio, Cons. Roberto Bellè, Cons. Salvatore Casciaro, Cons. Nicola De Marinis, Cons. Federico Vincenzo Amedeo Rolfi.

 

Invalidità civile – Collocamento obbligatorio ex L. 68/99 – Rapporto di pubblico impiego privatizzato – Costituzione del rapporto – Adozione di ragionevoli accomodamenti – Necessaria valutazione.

 

Con l’ordinanza n. 5048/2024 la Corte Suprema di Cassazione - Sez. Lavoro ha chiarito che spetta al giudice di merito, ferma l’idoneità del lavoratore disabile, iscritto nelle liste di avviamento obbligatorio e risultato idoneo al collocamento, verificare se, in presenza di tutti gli elementi essenziali del rapporto (mansioni, retribuzione e qualifica) sia possibile procedere, con adozione di “ragionevoli accomodamenti”, alla costituzione del rapporto di pubblico impiego.

Nel caso di specie, il lavoratore ricorrente, invalido civile iscritto nelle liste di collocamento obbligatorio ex L. n. 68/1999, si doleva del fatto che con provvedimento l’Azienda Sanitaria Provinciale avesse dichiarato la sua inidoneità alle mansioni di operatore socio sanitario, quantunque in precedenza la stessa Azienda avesse riconosciuto la sua idoneità al lavoro.

Il Giudice di primo grado, previo espletamento di c.t.u. medico legale, accoglieva parzialmente la domanda dell’attore e dichiarava illegittimo il rifiuto dell’ASP di stipulare il contratto di lavoro e condannava l’Azienda al risarcimento del danno per un importo di € 44.834,99.

La Corte di Appello, invece, adita dallo stesso lavoratore, che lamentava l’adozione del dictum costitutivo del rapporto di pubblico impiego ex art. 2932 c.c. rigettava l’impugnazione.

La Suprema Corte chiarisce che non potevano ravvisarsi negli esiti della c.t.u. le ragioni ostative alla costituzione del rapporto di lavoro anche perché nella relativa documentazione veniva confermata l’idoneità al lavoro del ricorrente e si raccomandava di adottare alcune prescrizioni a tutela della salute dello stesso e dell’utenza.

Sul punto i Giudici di legittimità ricordano come l’art. 5 della direttiva 2000/78, rubricato “soluzioni ragionevoli per disabili”, prevede che “per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento dei disabili, sono previste soluzioni ragionevoli. Ciò significa che il datore di lavoro prende i provvedimenti appropriati, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, per consentire ai disabili di accedere ad un lavoro, di svolgerlo o di avere una promozione o perché possano ricevere una formazione, a meno che tali provvedimenti richiedano da parte del datore di lavoro un onere finanziario sproporzionato…”.

In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte di Appello di Caltanissetta, che in base alla legge 68/1999, dovrà valutare se siano o meno praticabili quei “ragionevoli accomodamenti”, nel rispetto dei principi stabiliti dalla direttiva 2000/78/CE, per rendere concretamente compatibile l’ambiente lavorativo con le limitazioni funzionali del lavoratore disabile.

 

S.d.G



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