D.lgs. 15 marzo 2024, n. 29, recante “Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33”
Diritti della persona – Persona anziana – Telemedicina – Sanità digitale
In attuazione della delega di cui alla l. 23 marzo 2023, n. 33, con il d.lgs. 15 marzo 2024, n. 29, il legislatore ha dettato disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane. Tra queste ve ne sono anche di espressamente dedicate alla telemedicina, in un’ottica di promozione e sviluppo della sanità digitale, conformemente a quanto previsto nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche come risorsa per la persona anziana.
La l. n. 33/2023 ha previsto all’art. 4, tra i principi e i criteri direttivi in relazione alla delega in materia di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti, con riferimento alle prestazioni di assistenza domiciliare, al comma 2, lett. n, n. 4, «l'integrazione e il coordinamento dei servizi e delle terapie erogati a domicilio, anche attraverso strumenti di telemedicina, per il tramite degli erogatori pubblici e privati accreditati e a contratto, anche del Terzo settore, che possano garantire la gestione e il coordinamento delle attività individuate nell'ambito del PAI».
In parallelo, tra i principi e i criteri direttivi relativi alla delega in materia di invecchiamento attivo, promozione dell’inclusione sociale e prevenzione della fragilità, ha previsto con riguardo agli interventi per l’invecchiamento attivo e la promozione dell’autonomia delle persone anziane, all’art. 3, comma 2, lett. a, n. 7, «al fine di favorire l'autonomia nella gestione della propria vita e di garantire il pieno accesso ai servizi e alle informazioni, promozione di azioni di alfabetizzazione informatica e pratiche abilitanti all'uso di nuove tecnologie idonee a favorire la conoscenza e la partecipazione civile e sociale delle persone anziane».
Mentre uno dei principi e criteri direttivi generali della delega, all’art. 2, comma 2, lett. l, è il «rafforzamento dell'integrazione e dell'interoperabilità dei sistemi informativi degli enti e delle amministrazioni competenti nell'ambito dei vigenti programmi di potenziamento delle infrastrutture e delle reti informatiche, anche valorizzando dati ed evidenze generati dai cittadini, nonché dati risultanti da indagini, studi e ricerche condotti da enti del Terzo settore».
La telemedicina, come parte del progetto di sanità digitale, appare inserita nel più ampio processo di digitalizzazione che investe il sistema nel suo complesso, tanto implicando l’alfabetizzazione digitale della popolazione, quanto valorizzando le potenzialità dell’amministrazione pubblica, anche attraverso un’adeguata gestione dei dati.
L’accesso a strumenti di telemedicina è menzionato in apertura del d.lgs. n. 29/2024, all’art. 1, come uno dei mezzi attraverso cui promuovere la dignità e l’autonomia, l’inclusione sociale, l’invecchiamento attivo e la prevenzione della fragilità della popolazione anziana.
Il decreto, peraltro, ai fini dello stesso, provvede a dare una definizione di anziano. Così, ai sensi dell’art. 2, comma 1, la «persona anziana» è la persona che abbia compiuto sessantacinque anni, mentre la «persona grande anziana» è quella che abbia compiuto ottant’anni. Ulteriori definizioni sono fornite allo stesso comma per «persona anziana non autosufficiente» e per «specifico bisogno assistenziale dell'anziano non autosufficiente».
Disposizioni direttamente rivolte alla telemedicina sono contenute all’art. 9, che al proposito detta misura di carattere promozionale.
L’impiego di strumenti di sanità preventiva e di telemedicina nell’erogazione delle prestazioni assistenziali viene promosso, ai sensi del comma 1 dell’art. 9, al fine di consentire il mantenimento delle migliori condizioni di vita della persona anziana presso il proprio domicilio, con riferimento prioritario alla persona grande anziana affetta da almeno una patologia cronica.
L’individuazione delle prestazioni di telemedicina è affidata, dal comma 2, alla decretazione del Ministero della salute, che deve previamente sentire il Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (CIPA). Il CIPA è stato istituito dalla l. n. 33/2023, con il compito di promuovere il coordinamento e la programmazione integrata delle politiche nazionali in favore delle persone anziane, con particolare riguardo alle politiche per la presa in carico delle fragilità e della non autosufficienza. Le specifiche funzioni del CIPA sono precisate dall’art. 2, comma 3, l. 33/2023.
Con il decreto di cui al comma 2 si prevede che nel territorio nazionale siano delimitate tre grandi aree geografiche e che, in ciascuna di tali aree geografiche, sia attivato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 29/2024, in via sperimentale e per un periodo massimo di diciotto mesi, almeno un servizio di telemedicina domiciliare.
L’Agenas, secondo quanto previsto dal comma 5, verifica l’andamento dell’attività di erogazione dei servizi di telemedicina e riferisce al CIPA sugli esiti della stessa.
Alla telemedicina il d.lgs. n. 29/2024 fa ulteriore riferimento all’art. 28, quando, con riguardo allo strumento di ‘valutazione multidimensionale unificata’ digitale, al comma 4 dispone che questo consenta agli operatori di avere «disponibilità della documentazione sanitaria e sociosanitaria della persona anziana non autosufficiente funzionale alla progettazione e al monitoraggio del percorso di cura e di assistenza, in linea con gli standard tecnologici definiti dalla vigente disciplina in materia di telemedicina e fascicolo sanitario elettronico, attraverso la condivisione delle seguenti informazioni: a) relative alla documentazione sanitaria per l'accesso del PUA [punto unico di accesso]; b) contenute nel fascicolo sanitario elettronico (FSE); c) relative alla posizione del cittadino nella piattaforma INPS; d) relative alle eventuali cartelle sociali presso gli enti locali secondo quanto previsto dall'articolo 23, comma 3».
Ai sensi dell’art. 29, comma 3, saranno definite con decreto del Ministero della salute «le linee di indirizzo nazionali per l'integrazione operativa degli interventi sociali e sanitari previsti nei servizi di cura e assistenza domiciliari e per l'adozione di un approccio continuativo e multidimensionale della presa in carico della persona anziana non autosufficiente e della sua famiglia, anche attraverso strumenti digitali, di telemedicina e di supporto tecnologico alla cura».
Servizi di telesoccorso e teleassistenza sono ricompresi, al comma 6 dell’art. 29, tra le misure che concorrono ai medesimi obiettivi.
Sempre con decreto del Ministero della salute, secondo l’art. 31, comma 7, si provvede all’individuazione e all’aggiornamento di criteri condivisi ed omogenei a livello nazionale «per l’individuazione dei requisiti minimi di sicurezza e dei requisiti ulteriori di qualità per l’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture e delle organizzazioni pubbliche e private, anche appartenenti ad enti del terzo settore, che erogano prestazioni residenziali, semiresidenziali e domiciliari a carattere sanitario e sociosanitario» per persone anziane con disabilità psichiche e sensoriali che richiedono trattamenti riabilitativi e di mantenimento. Nell’ambito di questi criteri è dato valore, secondo quanto previsto alla lett. d del citato comma 7, «alla dotazione da parte della struttura di soluzioni tecnologiche finalizzate a garantire la sicurezza del lavoro di cura e delle persone accolte, anche tramite l'implementazione graduale di sistemi di videosorveglianza nei limiti di quanto previsto dalla normativa del lavoro e dal diritto alla riservatezza della persone e della copertura finanziaria a legislazione vigente, nonché di soluzioni di tecnologia assistenziale volte a favorire l'erogazione di prestazioni sanitarie di telemedicina, televisita, teleconsulto e telemonitoraggio».
S.C.