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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 D.Lgs. n. 20/2024,Istituzione dell’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità: struttura, funzioni e poteri

D.lgs. 5 febbraio 2024, n. 20, recante “Istituzione  dell'Autorità Garante  nazionale  dei  diritti   delle persone con disabilità,  in  attuazione  della  delega  conferita  al Governo”

Diritti della persona con disabilità – Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità – Istituzione.

Diritti della persona con disabilità – Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità – Struttura e organizzazione.

Diritti della persona con disabilità – Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità –  Funzioni e prerogative

 

In attuazione della delega di cui alla l. 22 dicembre 2021, n. 227, recante «Delega al Governo in materia di disabilità», al fine di assicurare la tutela, la concreta attuazione e la promozione dei diritti delle persone con disabilità, il legislatore ha disposto l’istituzione, a partire dal 1 gennaio 2025, dell’Autorità “Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità”.

In conformità con il modello organizzativo prescelto dal legislatore, l’Autorità è chiamata a svolgere i compiti assegnati dal decreto “con poteri autonomi di organizzazione, con indipendenza amministrativa senza vincoli di subordinazione gerarchica” (art. 1). Le disposizioni sulle modalità di nomina dei tre membri che compongono l’organo collegiale posto al vertice dell’Autorità (effettuata con determinazione assunta d’intesa dai Presidenti della Camera e del Senato), sanciscono che essi vadano scelti tra persone “di notoria indipendenza e di  specifiche e comprovate professionalità, competenze o esperienze nel campo della tutela e della promozione dei diritti umani e in materia di contrasto delle forme di discriminazione nei confronti delle persone con disabilità” (art. 2). Completano il quadro una serie di disposizioni sulle incompatibilità tra la carica di componente del Collegio dell’autorità e lo svolgimento di altre attività lato sensu lavorative, sia durante il mandato che nell’anno successivo alla sua cessazione.

L’Autorità avrà sede a Roma, in luogo da definire con apposito decreto da adottare entro il 30 settembre (art. 3).

L’art. 4 è dedicato alle funzioni e alle prerogative del Garante che consistono, anzitutto, nella vigilanza del rispetto delle fonti sovranazionali (in primis la Convenzione di New York del 2006) e nazionali (Costituzione, legislazione nazionale e regolamenti) in materia di protezione delle persone con disabilità. Spetta poi al Garante, inter alia, contrastare i fenomeni di discriminazione, molestie o rifiuto dell’accomodamento ragionevole a danno delle persone con disabilità, nonché il compito di promuovere, più in generale, l’effettivo godimento, da parte di queste ultime, dei diritti e delle libertà fondamentali in condizione di uguaglianza con gli altri cittadini. Nell’espletamento delle sue funzioni, il Garante può visitare, con accesso illimitato ai luoghi, le strutture che erogano servizi pubblici essenziali (co. 1, lett. n), nonché operare su impulso degli interessati, le cui segnalazioni saranno trattate nelle modalità da definirsi in via regolamentare dando luogo, previa audizione delle persone con disabilità legittimate, all’adozione di pareri motivati assunti collegialmente (co. 1, lett. d). Per assicurare che le amministrazioni e i concessionari di pubblici forniscano al Garante le informazioni e i documenti necessari per l’espletamento delle sue funzioni, la legge attribuisce a quest’ultimo una legittimazione (straordinaria) a reagire contro il silenzio, inerzia o rifiuto di fornire quanto richiesto, attraverso un’azione per l’accesso innanzi al g.a. (co. 1, lett. f). Particolare attenzione è dedicata al coordinamento e alla collaborazione tra l’attività del Garante e gli altri organismi pubblici cui sono attribuite specifiche competenze in relazione alla tutela dei diritti delle persone con disabilità, nonché al coinvolgimento, in forma di consultazione, delle organizzazioni e associazioni rappresentative delle persone con disabilità (art. 4).

L’art. 5 conferisce, poi, al Garante il potere di emettere pareri motivati per (i) contestare la violazione dei diritti della persona con disabilità, la sua discriminazione o lesione dei relativi interessi legittimi perpetrata da un’amministrazione  o da un concessionario di pubblico servizio attraverso un proprio provvedimento o atto amministrativo generale (ii) reagire al mancato adeguamento a quanto previsto dai piani per l'eliminazione di barriere architettoniche dagli edifici pubblici e aperti al  pubblico e da quelli privati che forniscono strutture e servizi aperti o forniti al pubblico (iii) proporre l’adozione di misure provvisorie in caso di rischio di un danno grave e irreparabile per i diritti delle persone con disabilità.

Trascorsi trenta giorni senza che le amministrazioni o i concessionari di pubblici servizi abbiano assunto le misure sollecitate dai menzionati pareri, il Garante è legittimato ad adire il g.a. con il rito avverso il silenzio (art. 6, co. 1) nonché ad agire per la declaratoria di nullità del provvedimento ex art. 31, co. 4 c.p.a..

F.A.B.



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