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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 Consiglio di Stato, Sentenza n. 2453/2024, L’ordinanza con la quale il Tar rinvia alla decisione sul merito la pronuncia sul ricorso incidentale ex art. 116, comma 2, c.p.a. è immediatamente appellabile

Ricorso incidentale ex art. 116, co. 2, c.p.a – Accesso difensivo

 Pres. S. De Felice, Est. G. Pascuzzi - BRT s.p.a. (avv.ti E. Fumagalli, A. Manzi e L. Scambiato) c. Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Avv. Gen. dello Stato)

Una società sanzionata dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni presentava istanza di accesso a taluni atti richiamati nella ordinanza-ingiunzione. A fronte del diniego opposto dall’Autorità, la società proponeva, nell’ambito del giudizio già pendente avverso l’ordinanza-ingiunzione, ricorso incidentale ex articolo 116, comma 2, c.p.a.

Il TAR decideva con ordinanza di rinviare la decisione sull’istanza di accesso al momento della pronuncia conclusiva del giudizio, cosicché la società, ritenendo leso il suo diritto di difesa, impugnava detta ordinanza.

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello chiarendo anzitutto che è immediatamente impugnabile l’ordinanza con la quale il Tar (avvalendosi dell’ultimo inciso dell’art. 116, comma 2, c.p.a.) rinvia al momento della decisione nel merito del giudizio anche la decisione sull’istanza di accesso ai documenti amministrativi, nell’ipotesi in cui tale rinvio non si configuri come una mera regolamentazione dello svolgimento del giudizio, ma dà corpo all’esercizio della potestà decisionale in ordine all’assetto degli interessi in conflitto e si manifesti come potenzialmente lesiva della posizione di una o più parti.

Nel merito, il Collegio, dopo aver ricordato i consolidati principi giurisprudenziali in materia di accesso difensivo, ha osservato che  nel caso di specie i documenti di cui si discute sono atti che sebbene “preparatori” sono stati adottati nel corso dell’istruttoria sfociata nell’adozione a carico dell’appellante di una sanzione pecuniaria di 300.000,00: la sanzionata ha il diritto di conoscerli per compiere con piena cognizione di causa ogni più opportuna valutazione per tutelare in giudizio la propria posizione giuridica. La natura di atti endoprocedimentali non fa venir meno l’applicabilità della disciplina sull’accesso, trattandosi di atti pur sempre formalizzati e non potendo essere revocato in dubbio il collegamento tra i documenti richiesti e le esigenze difensive.

 



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