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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 Corte Costituzionale, Sentenza n. 141/2024, I vincoli di spesa in materia sanitaria non si applicano agli enti ad autonomia speciale non sottoposti a piano di rientro e che provvedano integralmente al finanziamento del proprio sistema sanitario

Pres. Barbera, Est. Buscema – Presidente del Consiglio dei ministri (Avv. dello Stato) c. Regione Sardegna

Tetti di spesa – Violazione artt. 81, 97 primo comma, 117, terzo comma, Cost. – Principi fondamentali – Coordinamento della finanza pubblica – Livelli essenziali di assistenza – Statuto Regione autonoma Sardegna – Art. 14 – Vincoli alla finanza pubblica – Applicazione anche ad enti ad autonomia speciale – Finanziamento integrale del servizio sanitario regionale – Non fondatezza.

L’art. 5, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 21 del 2023 autorizza la Giunta regionale a incrementare la spesa per l’acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera e ambulatoriale da soggetti privati accreditati non oltre il 40 per cento rispetto alla spesa consuntivata nel 2011. Questo al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza e ridurre i tempi di attesa, fermo restando l’equilibrio economico finanziario generale del Servizio sanitario regionale.

Lo Stato denuncia la violazione di un principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica, di cui all’art. 117, terzo comma, Cost. e la conseguente lesione degli artt. 81 e 97, primo comma, Cost., poiché l’incremento della spesa sanitaria regionale al di sopra dei limiti imposti dallo Stato comprometterebbe l’equilibrio di bilancio degli enti del servizio sanitario regionale e della Regione stessa.

La Corte ribadisce che i vincoli di spesa recati dalla legislazione statale poiché funzionali a prevenire disavanzi di bilancio, a preservare l’equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche e a garantire l’unità economica della Repubblica si applicano anche ai soggetti ad autonomia speciale, in quanto parte della finanza pubblica allargata.

La Regione autonoma Sardegna, tuttavia, rientra negli enti ad autonomia speciale che provvedono integralmente al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato. In questa fattispecie, ossia laddove la spesa è interamente sostenuta dalla Regione autonoma, lo Stato non ha nessun titolo per dettare norme di coordinamento finanziario.

Nel rigettare la questione di legittimità costituzionale, la Corte osserva che la Regione autonoma Sardegna neppure è sottoposta a piano di rientro dal disavanzo sanitario e che l’intervento impugnato è adottato al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza e di ridurre i tempi di attesa.



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