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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 TAR SICILIA, Sentenza n. 2969/2024, Il rigetto dell’istanza di accreditamento presuppone un’adeguata verifica in sede istruttoria del fabbisogno regionale

Pres. G. Leggio - Est. G. Amenta – G. Gibilisco (avv.ti A.L. Di Stallo, A. Nicosia) – c. regione Sicilia (Avv. distrettuale Catania).

 

Accreditamento – Art. 8-quater del d.lgs n. 502/1992 –Difetto di istruttoria – Mancata valutazione del fabbisogno territoriale – Diniego – Illegittimità - Verifica della funzionalità della struttura richiedente – Necessaria – Verifica degli indirizzi di programmazione regionale – Necessaria.

Il giudizio de quo ha ad oggetto l’impugnazione del rigetto dell’istanza di accreditamento presentata dalla struttura ricorrente, già autorizzata ai sensi dell’art. 8-ter del d.lgs n. 502/1992.

Il TAR accoglie il ricorso, ritenendo fondate le censure avanzate dalla ricorrente con riferimento al lamentato difetto di istruttoria, per non aver l’Amministrazione effettuato – anche a prescindere da una generale attività programmatoria - una valutazione puntuale del fabbisogno attinente al caso specifico.

Più nel dettaglio, dopo aver richiamato la disciplina di cui all’art. 8-quater del d.lgs n. 502/1992, il Collegio afferma che il rigetto dell’istanza di accreditamento presentata da una struttura sanitaria deve ritenersi viziato per difetto di istruttoria tutte le volte in cui l’Amministrazione non abbia verificato in concreto la funzionalità della struttura richiedente rispetto agli indirizzi di programmazione regionale.

Sul punto, i giudici osservano che il presupposto essenziale per l’accreditamento istituzionale di nuove strutture deve risiedere nell’accertamento, da parte dell’Amministrazione, dell’effettivo bisogno assistenziale in relazione alla programmazione sanitaria e al tetto massimo di spesa consentito, sicché l’ingresso di nuove strutture può reputarsi possibile solo ove sussista un effettivo bisogno assistenziale e la disponibilità di spesa, a seguito di adeguata ponderazione di tutti gli interessi coinvolti, siano essi pubblici o privati.

L'art. 8-quater impone dunque, ai fini dell'accreditamento, un'aggiornata verifica della domanda di prestazioni per la branca in interesse - e, quindi, una compiuta stima del fabbisogno di assistenza - oltre alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti dalle strutture autorizzate che intendano accreditarsi.

In mancanza di un'apposita valutazione del fabbisogno territoriale e laddove, come nel caso di specie, emerga in maniera inequivoca, dal contenuto degli atti impugnati, il mancato svolgimento di un’adeguata attività istruttoria, la P.A. è quindi tenuta a rinnovare la valutazione dell’istanza di accreditamento presentata.

 



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