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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 TAR SICILIA, Sentenza n. 2373/2024, Accreditamento istituzionale, contrattualizzazione e potere discrezionale della Regione

Pres. S. Veneziano- Est. M. Cappellano- Centro Sanvito S.r.l.; Eraclea Fisio Center di Anna Panfalone & C Sas; Centro di Medicina Fisica e Riabilitazione Salus Valderice S.r.l.; Vitality di Di Bella Vita Anna e C. s.a.s.; Centro Fisiokinesiterapia San Marco S.r.l.; Ginnic Club Vanico S.r.l.; Centro Medico Benessere S.r.l.; Centro Polispecialistico FKT Benessere S.r.l.; Centro di Medicina Fisica e Riabilitazione S. Antonio Soc. Coop. Sociale; C.L.A.S. – Consorzio Laboratori Analisi Siciliano s.c. a r.l.; Ambulatorio Fisiokinesiterapia ditta Tortora Roberta; C.E.F.A.S. Santa Maria S.r.l. (AVV. M. Pescerelli) – c. la Presidenza della Regione Siciliana; l’Assessorato della Salute della Regione (Avv. Distrettuale dello Stato).

 

Accreditamento e contrattualizzazione – Collegamento con la programmazione sanitaria – Discrezionalità del potere di programmazione - Sussiste Inserimento nuovi criteri di accreditamento applicabili anche alle strutture già esistenti – Legittimo – Cristallizzazione posizione giuridica di accreditamento o contrattualizzazione –Ipotesi di retroattività impropria.

Con la sentenza in epigrafe, il TAR Sicilia ha accolto il ricorso presentato da alcune strutture sanitarie per l’annullamento del Decreto dell’assessore alla salute della Regione Siciliana n. 20 del 9 gennaio 2024 che ha introdotto nuovi criteri di accreditamento delle strutture sanitarie prevedendone l’applicazione anche alle strutture già operanti.

Il Collegio ha chiarito che gli istituti dell’accreditamento e della contrattualizzazione, disciplinati dal d.lgs. 502/1992, sono espressione del potere discrezionale di programmazione sanitaria, volto a creare un collegamento funzionale e organizzativo tra le strutture esistenti, nell’ottica di tutelare il diritto fondamentale alla salute. Secondo il T.A.R., non è possibile ritenere cristallizzata la posizione giuridica di accreditamento o contrattualizzazione acquisita fino a quel momento, per due ragioni principali: in primo luogo, tale posizione non si addice alla natura discrezionale del provvedimento di accreditamento; in secondo luogo,  perché una posizione stabile di accreditamento o contrattualizzazione creerebbe svantaggi alle strutture già operanti che si troverebbero a competere con strutture sanitarie dotate di standard qualitativi più elevati. In questo caso si configura un’ipotesi di retroattività cosiddetta “impropria”, che incide su effetti ontologicamente e funzionalmente distinti dal fatto generatore, come chiarito dalla sentenza dell’Adunanza plenaria del 5 agosto 2022, n. 9.

L’assessorato della Regione Sicilia ha esercitato un potere discrezionale in coerenza con i principi eurounitari della concorrenza e in linea con le logiche complessive volte al miglioramento dell’erogazione dei servizi. Il Collegio evidenzia, infatti, che i criteri indicati negli allegati del D.A. risultano perfettamente in linea con il vigente quadro normativo, in particolare con la legge 118/2022, “legge annuale sul mercato e la concorrenza 2021”, la quale mira a promuovere la creazione di un contesto competitivo finalizzato al miglioramento della qualità dei servizi erogati.

Tra i criteri individuati per il mantenimento della posizione giuridica riconosciuta, è inclusa l’implementazione costante e tempestiva del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), in linea con quanto previsto dall’art. 15 della legge 118/2022 e in conformità con gli obiettivi del PNRR. Tuttavia, il criterio relativo “all’anzianità delle macchine” non risulta adeguato rispetto alle logiche del PNRR per il miglioramento della qualità dei servizi. Relativamente a quest’ultimo, infatti, il TAR ha accolto il ricorso, evidenziando la necessità di una più corretta valutazione delle macchine in relazione ai volumi e alle attività da svolgere con esse.



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