Pres. A. Scrima, Est. I. Ambrosi
Responsabilità medica – Responsabilità da emotrasfusioni – Decesso del paziente – Perdita del rapporto parentale – Diritto al risarcimento del danno iure proprio – Diritto al risarcimento del danno iure hereditatis
A seguito di una trasfusione di sangue infetto, nel 1984, un paziente moriva per via della connessa patologia epatica. Nel 2008, prima che fosse presentata la richiesta di indennizzo ai sensi della l. n. 210/1992, moriva anche la moglie. I figli, eredi, chiedevano l’indennizzo e la Commissione Medica Ospedaliera riconosceva il nesso tra la trasfusione e il decesso del padre. L’anno seguente inviavano una diffida al Ministero della salute, domandando il risarcimento dei danni subiti, in proprio e in qualità di eredi di entrambi i genitori, e in seguito agivano in giudizio nei confronti del Ministero, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti iure proprio e iure hereditatis.
La Corte d’appello di Roma, riformando parzialmente la decisione del giudice di primo grado, riteneva non prescritto il diritto al risarcimento del danno azionato dai figli iure proprio per perdita del rapporto parentale, ma confermava l’estinzione per prescrizione dei diritti fatti valere in qualità di eredi del padre e della madre. Nello specifico, poiché la donna non aveva richiesto in vita il risarcimento, reputava che il diritto al risarcimento del danno da lei patito si fosse prescritto.
Il Ministero della salute impugnava il provvedimento della Corte territoriale con ricorso per cassazione e i figli del de cuius resistevano con controricorso, proponendo a loro volta ricorso incidentale.
La Cassazione riafferma quindi l’orientamento secondo cui, «in caso di fatto illecito plurioffensivo, ciascuno dei danneggiati è titolare di un autonomo diritto all'integrale risarcimento del pregiudizio subito, comprensivo, pertanto, sia del danno morale che di quello "dinamico-relazionale"; ne consegue che, in caso di perdita definitiva del rapporto coniugale e parentale, ognuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione inclusiva di tutto il danno non patrimoniale subito, in proporzione alla durata ed intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima ed a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e dimostrare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare».
Nell’accogliere la censura dei ricorrenti incidentali, la Cassazione sottolinea come, nel caso di specie, i germani avessero chiesto il risarcimento, nel 2009, anche in relazione al diritto della madre al risarcimento del danno iure proprio, preteso da loro iure hereditario. Questa posta risarcitoria dovuta alla vittima secondaria, pur non richiesta giudizialmente dalla madre, è entrata nel patrimonio della de cuius ed è perciò trasmissibile agli eredi come credito ereditario.
Non trova accoglimento, invece, la censura di cui al ricorso principale, per cui il giudice a quo non avrebbe operato sulla somma liquidata a titolo risarcitorio lo scomputo dovuto delle somme erogate a titolo di assegno una tantum ex lege n. 210/1992. L’indennizzo, infatti, si può scomputare solo là dove sia stato effettivamente versato o, comunque, determinato nel suo preciso ammontare o determinabile in base a specifici dati, della cui prova è onerata la parte che eccepisce il lucrum. Dal momento che «la citata compensazione non può operare qualora la somma non sia stata corrisposta e tantomeno determinata o determinabile, in base agli atti di causa, nel suo preciso ammontare, per cui, mancando la prova della somma esattamente versata, quest'ultima non può avere luogo», e, in questo caso, il Ministero ha solo argomentato che si trattava di una somma prestabilita per legge, non può esservi compensatio lucri cum damno, restando indimostrato l’effettivo pagamento.
Perciò la sentenza è cassata con rinvio, in relazione al motivo accolto del ricorso incidentale.