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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sentenza n. 241/2024, Sull’inserimento del prodotto destinato a fini medici speciali nel Registro Nazionale degli AMFS quale requisito essenziale ai fini della partecipazione ad una gara

Pres. C. Modica de Mohac, Rel. L. E. Ricci – Abbot S.r.l. (avv.ti E. Leonetti, R. Esposito, C. Tortorella) – c. Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (avv. V. Colò)

 

Registro Nazionale degli Alimenti destinati a fini medici speciali – Iscrizione – AMFS – Requisito minimo di partecipazione– Ministero della Salute – Richiesta di inserimento del prodotto – Interpretazione letterale – Interpretazione sistematica – Accoglie.

La controversia de qua origina dalla partecipazione della Società ricorrente ad una gara per l’affidamento della fornitura di prodotti per nutrizione enterale e prodotti per malattie rare per gli enti del Servizio Sanitario Regionale della Regione Friuli-Venezia Giulia indetta dall’Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS).

Nel caso di specie, la ricorrente ha impugnato, dinanzi al competente Tar, il provvedimento di aggiudicazione di un determinato lotto in quanto il relativo Capitolato tecnico richiedeva quale requisito minimo dei prodotti offerti, l’iscrizione nel Registro Nazionale degli Alimenti destinati a Fini Medici Speciali (Registro Nazionale degli AMFS) di cui all’art. 7 del D.M. 8 giugno 2001, entro il termine di presentazione delle offerte.

Più in particolare, tale Società censurava l’illegittimità dell’aggiudicazione disposta nei confronti della prima classificata nella misura in cui quest’ultima, entro il termine di partecipazione, aveva inviato la sola richiesta di iscrizione del prodotto nel Registro, non soddisfacendo il requisito richiesto a pena di esclusione dalla procedura.

Il Collegio adito, conformemente ad un criterio di interpretazione letterale e sistematica delle disposizioni di riferimento, ha ritenuto che la disciplina della lex specialis debba interpretarsi nel senso di pretendere la presenza attuale di tale prodotto nel Registro Nazionale degli AMFS considerando, dunque, tale inserimento requisito essenziale ai fini della partecipazione e non mero requisito di esecuzione.

Sul punto il Tar Friuli-Venezia Giulia, accogliendo il ricorso, ha evidenziato come la disciplina europea e nazionale in materia di AMFS non contempli l’obbligo di presentare una “richiesta” di inserimento del prodotto nel Registro, bensì quello di notificare al Ministero della Salute, al momento della commercializzazione, le informazioni riportate nell’etichetta ai sensi dell’art. 9 del Reg. UE 2016/128 o, con espressione normativamente equivalente, di informare il medesimo Ministero della commercializzazione del prodotto ex art. 7 del d.lgs. n. 111/1992.



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