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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 Consiglio di Stato, Sentenza n. 7060/2024, Sulla stabilizzazione del personale precario di cui all’art. 20, commi 1 e 2, del D. Lgs. n.75/2017

Pres. O. M. Caputo, Rel. S. Zeuli – Omissis (avv. G. Gallinaro) – c. Azienda Asl Latina (non costituita in giudizio)

 

Dirigenza sanitaria – Stabilizzazione personale precario – Titolarità di un contratto di lavoro flessibile - Rapporto di lavoro convenzionale - Mancata previsione nel bando – Illegittimità.

La controversia in commento origina dalla partecipazione della ricorrente, in qualità di medico chirurgo che ha prestato servizio presso l’ASL Latina in forza di rinnovati contratti di lavoro a tempo determinato presso il Primo Punto di intervento-Pronto Soccorso di Gaeta, alla procedura per la stabilizzazione del personale precario ex art. 20, co. 1, del D.Lgs. n. 75/2017 indetta dalla medesima ASL per la copertura di n. 4 posti di dirigente medico disciplina medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza interna.

La ricorrente, mediante l’impugnazione dinanzi al Tar Lazio del provvedimento col quale il direttore generale della ASL di Latina proponeva di procedere alla menzionata stabilizzazione degli aventi titoli, lamentava di non essere inclusa in tale elenco. 

L’azienda in questione resisteva al ricorso, poi rigettato dal giudice di prime cure, sostenendo che, non si potesse procedere alla stabilizzazione di cui all’art. 20, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 75/2017 poichè, ai fini di quest’ultima, per come applicata dal bando di concorso, non potevano essere calcolati i servizi prestati nell’ambito dei rapporti di lavoro convenzionali regolati da ACN quale quello della ricorrente, in quanto la stessa ha ricoperto, in virtù di un rapporto convenzionale, l’incarico provvisorio di Comunità Assistenziale presso il P.P.I. di Gaeta.

Il Consiglio di Stato, invero, ha accolto l’appello proposto dalla dottoressa soccombente rilevando che quest’ultima possedeva i titoli richiesti dall’art. 20, comma 2, del citato decreto legislativo ossia a) la titolarità di un contratto di lavoro flessibile presso l’amministrazione che bandisce il concorso e b) l’aver maturato almeno tre anni di contratto presso la medesima p.a.

Il Collegio ha precisato che la motivazione addotta dalla Asl a giustificazione dell’esclusione basata sulla natura convenzionale del rapporto che legava la parte appellante all’amministrazione, sia illegittima, così come la clausola del bando che la prevedeva, per una serie di ragioni.

Innanzitutto, il giudice d’appello evidenzia come la predetta clausola limitativa contenuta nella lex specialis non trovi alcun riscontro nella normativa in questione, trattandosi dunque di un ulteriore ed incongruo requisito in quanto, oltre ad essere penalizzante per una specifica categoria di lavoratori precari, contraddice altresì la voluntas legislatoris di riassorbire il precariato nella p.a.

Inoltre sottolinea l’illegittimità del bando nella parte in cui limita la stabilizzazione in parola soltanto alle prestazioni erogate in virtù di un vincolo di collaborazione occasionale o di collaborazione coordinata e continuativa, in quanto a queste devono essere equiparate le prestazioni svolte sulla base di un vincolo occasionale con la p.a. le quali, nel caso di specie, appaiono per tipologia e oggetto, oltre che per la qualificazione professionale richiesta, del tutto omologhe, se non identiche, alle prestazioni contemplate dal ridetto decreto legislativo n. 75/2017.



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