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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 TAR VENETO, Sentenza n. 1113/2024, Superamento barriere architettoniche: verso un concetto più esteso e maggiormente inclusivo

Pres. Est. Paolo Passoni – Omissis (avv.ti A. Berto, P.G. Berto) – c. Comune di Vicenza (avv. L. Checchinato)

Disabilità – Concetto di superamento delle barriere architettoniche – Esteso – Concetto di benessere e migliore qualità della vita per le persone con disabilità – Incluso.

Con la sentenza n.1113/2024, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto ha accolto il ricorso per l’annullamento del provvedimento con il quale il Comune di Vicenza ha respinto un’istanza di permesso di costruire in sanatoria presentata da una signora, alla quale veniva riconosciuta un’invalidità civile dell’80%, che aveva realizzato abusivamente un porticato in aderenza alla sua abitazione con il dichiarato scopo di consentire alla medesima di stare all’aperto senza essere direttamente esposta agli eventi atmosferici.

Nel caso di specie, il Comune di Vicenza aveva erroneamente ritenuto che la costruzione di un porticato non sarebbe “opera funzionale al superamento delle barriere architettoniche” e che l’abuso fosse stato realizzato prima che venisse riconosciuta “l’invalidità totale e permanente della richiedente”. Il Tar ha argomentato la fondatezza del ricorso, ritenendo, in primo luogo, che la legge della Regione Veneto n.16 del 2007 (“disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche”) prevede all’art. 4, lettera d) tra i beneficiari delle agevolazioni “le persone con disabilità”, senza distinguere il grado di invalidità né consente un implicito vaglio in concreto della disabilità.

In secondo luogo, in merito all’inidoneità̀ funzionale del portico a superare le barriere architettoniche, il Tribunale ha richiamato il moderno concetto di superamento delle barriere architettoniche, non più limitato ad evitare ostacoli di accesso alle strutture, ma in senso estensivo di “benessere” e di migliore qualità della vita per le persone con disabilità.

Inoltre, a nulla rileva la circostanza che quel portico sarebbe stato realizzato senza che la signora presentasse all’epoca una causa di disabilità pari al 100%, difatti, il quadro clinico documentato era già severo e caratterizzato dalla gravità, sia pure non apicale.



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